Civile

L'operazione antieconomica da parte di uno dei soci giustifica il ricorso a un accertamento induttivo

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a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Società - Cessione di quote ad un prezzo non congruo - Operazione antieconomica - Accertamento induttivo – Legittimo.
È legittimo l'accertamento induttivo effettuato nei confronti della società a seguito di una cessione di quote a un prezzo non congruo rispetto al loro valore senza avere nessun ritorno economico. In tal caso si sostanzia un comportamento antieconomico tenuto dal socio nei confronti dell'impresa stessa. Una volta contestata dall'erario l'antieconomicità di un comportamento posto in essere dal contribuente contrario ai canoni dell'economia spetta al medesimo l'onere di fornire le necessarie spiegazioni. In assenza di tali chiarimenti è pienamente legittimo il ricorso all'accertamento induttivo da parte dell'Amministrazione.
•Corte di cassazione,sezione tributaria, sentenza 6 giugno 2019 n. 15321

Tributi (in generale) - In genere elusione fiscale - Abuso del diritto - Nozione - Fattispecie.
In materia tributaria, l'operazione economica che abbia quale suo elemento predominante e assorbente lo scopo di eludere il fisco costituisce condotta abusiva, la quale, pertanto, non ricorre qualora tale operazione possa spiegarsi altrimenti, che con il mero intento di conseguire un risparmio di imposta, fermo restando che incombe sull'Amministrazione finanziaria la prova sia del disegno elusivo che delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire a quel risultato fiscale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, senza valorizzare i diversi elementi sintomatici della sussistenza dell'abuso allegati dall'Agenzia delle Entrate né affrontare le concrete ricadute dell'operazione medesima ed erroneamente configurando un risparmio fiscale solo potenziale e futuro, aveva ritenuto non elusiva la complessa operazione negoziale tra società controllate, contraddistinta dalla rinuncia ad un credito della controllante verso la controllata, con conseguente sterilizzazione, ad opera di quest'ultima, della sopravvenienza attiva, ex art. 55 T.U.I.R.).
•Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 20 giugno 2018 n. 16217

Tributi erariali diretti - Accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - Accertamenti e controlli - Rettifica delle dichiarazioni - Reddito d'impresa - Rettifica - Art. 39, lett. d, ultimo periodo, del d.p.r. n. 600 del 1973 - Abrogazione - Effetto retroattivo - Prova dell'esistenza di attività non dichiarate - Presunzioni semplici.
In tema di accertamento induttivo del reddito d'impresa, con l'abrogazione dell'ultimo periodo della lett. d) del primo comma dell'art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che ha effetto retroattivo in considerazione della sua finalità di adeguare l'ordinamento interno a quello comunitario, è stato ripristinato il quadro normativo anteriore, sicché la prova dell'esistenza di attività non dichiarate, derivanti da cessioni di immobili (o costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento sugli stessi) può essere desunta anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
•Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 26 settembre 2014 n. 20429

Tributi erariali diretti - Accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - Accertamenti e controlli - Rettifica delle dichiarazioni - Reddito d'impresa - Rettifica - Decisione circa la legittimità della rettifica in presenza di documentazione contabile regolare - Fondamento probatorio - Sufficienza - Esclusione.
In tema di accertamento induttivo del reddito, la decisione circa la legittimità della rettifica del reddito d'impresa ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (come modificato dall'art. 24, comma 5, della legge 7 luglio 2009, n. 88), intervenuta in presenza di documentazione contabile formalmente regolare, non può fondarsi esclusivamente sulla attendibilità della stima dell'UTE, dovendo questa essere vagliata nel contesto della situazione contabile ed economica dell'impresa, in presenza di altre concordanti indicazioni documentali o anche presuntive.
•Corte di cassazione, sezione VI tributaria, ordinanza 9 maggio 2014 n. 10175

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