Civile

L’opposizione al decreto ingiuntivo si presenta al tribunale a cui apparteneva la sezione soppressa

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a cura della Redazione Lex 24

Soppressione per accorpamento dell'ufficio giudiziario indicato come foro convenzionale e rapporti tra tribunale e sezione distaccata - Competenza civile - Competenza per territorio - Accordo delle parti - Soppressione per accorpamento dell'ufficio giudiziario indicato come foro convenzionale - Conseguenze - Fondamento.
La clausola contrattuale di deroga della competenza per territorio assolve la funzione di designare l'ufficio giudiziario di maggior prossimità per una delle parti attraverso un rinvio mobile alle norme dell'ordinamento giudiziario che fissano la sede e le articolazioni territoriali del foro prescelto. La soppressione dell'ufficio giudiziario indicato convenzionalmente non rende inefficace la suddetta clausola, che dovrà intendersi riferita all'ufficio giudiziario che abbia accorpato quello soppresso.
Corte di cassazione, sezione VI - 2 civile, ordinanza 9 luglio 2015 n. 14390

Competenza civile - Competenza per territorio - Decreto ingiuntivo emesso da sezione distaccata, poi soppressa ex d.lgs. n. 155/2012, con trasferimento del territorio ad altro ufficio giudiziario - Notifica successiva alla data di efficacia della soppressione - Opposizione - Competenza - Intervento correttivo di cui al d.lgs. n. 14/ 2014 - Conseguenze.
L'opposizione ad un decreto ingiuntivo, emesso da una sezione distaccata di tribunale anteriormente alla sua soppressione in forza del d.lgs. n. 155/2012, con trasferimento del territorio ad altro tribunale e notificato dopo la data di efficacia della soppressione stessa, pur originariamente proponibile innanzi al tribunale accorpante, ex art. 9, comma 2, del d.lgs. cit., a seguito dell'intervento correttivo operato con il d.lgs. n. 14/2014, resta, per competenza sopravvenuta, del tribunale a cui apparteneva il territorio della sezione soppressa. Ne consegue che, ove l'opposizione sia stata instaurata innanzi al tribunale accorpante, il giudice è tenuto, senza caducare il decreto, a declinare la competenza a favore del tribunale cui apparteneva la sezione soppressa, spettando a quest'ultimo la cognizione sulla validità dell'atto.
Corte di cassazione, sezione VI - 3 civile, ordinanza 17 aprile 2015 n. 7835

Procedimenti sommari - Opposizione a decreto ingiuntivo - Competenza - Decreto ingiuntivo emesso da sezione distaccata di tribunale prima della sua soppressione - Opposizione - Competenza territoriale - Individuazione - Tribunale già sede principale - Attribuzione della porzione di territorio della sezione distaccata ad altro tribunale - Irrilevanza.
Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 155/2012 - così come integrato dall'art. 8 del d.lgs. n. 14/2014-, l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dalla sezione distaccata di tribunale prima della sua soppressione si propone al tribunale che ne costituiva la sede principale, anche se la porzione di territorio della sede distaccata è stata attribuita al circondario di un diverso ufficio giudiziario.
Corte di cassazione, sezione VI - 3 civile, ordinanza 27 marzo 2015 n. 6276

Competenza civile - Rapporti tra tribunale e sezione distaccata - Questione di competenza - Configurabilità - Esclusione - Declaratoria di litispendenza - Nullità - Indicazione del giudice competente - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Le sezioni distaccate di tribunale costituiscono articolazioni interne del medesimo ufficio giudiziario di tribunale e, in quanto tali, prive di rilevanza esterna, con la conseguenza che i rapporti tra sede principale e sezione distaccata non possono mai dare luogo a questioni di competenza. Ne consegue che, qualora, in relazione alla pendenza di identico giudizio avanti a sezione distaccata del medesimo tribunale, sia dichiarata la litispendenza, versandosi fuori dallo schema legale previsto dall'art. 39 cod. proc. civ., va dichiarata la nullità della sentenza impugnata con regolamento di competenza, senza necessità di indicare il giudice competente, sia perché la pronunzia di litispendenza non è assimilabile ad una pronunzia di competenza, sia perché in caso di insussistenza della litispendenza o di nullità della relativa sentenza il processo prosegue.
Corte di cassazione, sezione VI - L, ordinanza 11 settembre 2010 n. 19411

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