Un freno alle autorità nazionali che consentono al collegio di un tribunale interno di revocare l'assegnazione di un procedimento penale a un giudice, senza che siano previste regole precise, funzionali a limitare i poteri di tali organi nell'esercizio della revoca. È la Corte di giustizia dell'Ue a stabilirlo con la sentenza depositata il 6 marzo nelle cause riunite C-647/21 e C-648/21

Corte di giustizia dell'Unione europea - Sezione V - Sentenza 6 marzo 2025 - Cause riunite C 647/21 e C 648/21 - Commento

LA MASSIMA

Giudice - Stato di diritto - Tutela giurisdizionale effettiva - Giudice indipendente e imparziale - Inamovibilità - Assegnazione delle cause - Norme interne - Revoca - Assenza di criteri oggettivi - Sanzione disciplinare dissimulata - Incompatibilità con il diritto Ue - Obbligo di disapplicazione. (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, articolo 19)

L'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Tue deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale un organo di un tribunale nazionale, come il collegio di quest'ultimo, può revocare l'assegnazione a un giudice di tale tribunale di una parte o della totalità dei procedimenti a lui attribuiti, senza che detta normativa preveda i criteri che devono guidare tale organo quando adotta una simile decisione di revoca e imponga di motivare la suddetta decisione. In forza del principio del primato del diritto dell'Unione, un tribunale nazionale deve disapplicare una delibera del collegio di tale tribunale che revoca l'assegnazione a un giudice di detto tribunale dei procedimenti a lui attribuiti nonché altri atti successivi, come le decisioni relative alla riassegnazione dei già menzionati procedimenti, qualora tale delibera sia stata adottata in violazione del citato articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Tue. Le autorità giudiziarie competenti a designare e modificare la composizione della formazione giudicante devono disapplicare una tale delibera.

Un freno alle autorità nazionali che, calpestando le regole dello Stato di diritto, il principio dell'indipendenza dei giudici e della tutela giurisdizionale effettiva, consentono al collegio di un tribunale interno di revocare l'assegnazione di un procedimento penale a un giudice, senza che siano previste regole precise, funzionali a limitare i poteri di tali organi nell'esercizio della revoca. È la Corte di giustizia dell'Unione europea a stabilirlo con la sentenza depositata il 6 marzo nelle cause...

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