L'utilizzo di carte di credito clonate non è riciclaggio
Non risponde del reato di riciclaggio il titolare del supermercato che riceve e utilizza carte di credito clonate. Il reato, che può a seconda della modalità in cui è messo in atto costituire presupposto del riciclaggio, è indebito utilizzo o falsificazione di carte di credito, previsto dall'articolo 493-ter del Codice penale. Per l'imputato scatta anche l'associazione delinquere. La seconda sezione penale della Cassazione, con la sentenza 27885, chiarisce però che il soggetto che utilizza la carta di credito o di pagamento non “ripulisce” la somma, ma la consegue senza mettere in atto le ulteriori e distinte operazioni che caratterizzano il reato di riciclaggio.
Ed è quanto accaduto nel caso esaminato in cui l'imputato riceveva e utilizzava nel suo supermercato le carte di credito clonate al solo fine di prelevare il denaro. Una condotta che, per la Cassazione esclude il riciclaggio e va correttamente inquadrata nell'indebito utilizzo di carte di credito.
Corte di cassazione – Sezione II – Sentenza 7 ottobre 2020 n.27885