LA COMUNIONE NON È SOSTITUTO D'IMPOSTA
L’agenzia delle Entrate ha esaminato la questione a proposito delle ritenute d’acconto che il condominio deve operare ai sensi dell’articolo 25 – ter del Dpr 600/1973. In particolare, la circolare n. 7/E del 7 febbraio 2007 ha affermato che: «La disposizione in esame non si applica alla comunione ereditaria sull’immobile né, in generale, alle comunioni su immobili in cui una pluralità di 5 soggetti è indistintamente proprietaria di tutto lo stabile». Il documento di prassi ha ribadito quanto precedemente affermato dalla circolare n. 204 del 2000.Pertanto, gli adempimenti indicati nel quesito non devono essere eseguiti per la carenza del presupposto soggettivo.