La conclusione di un affare in materia di mediazione fa sorgere il diritto alla provvigione
Contratti – Mediazione – Diritto del mediatore – Conclusione dell'affare – Esistenza del nesso di causalità tra l'attività svolta e la conclusione dell'affare – Intervento del mediatore in tutte le fasi della trattativa.
Il diritto del mediatore a percepire la provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice. Non è richiesta l'esistenza di un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare. E' sufficiente che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa e anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso e articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, in modo da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata.
•Corte di cassazione, sezione II civile, ordinanza 10 febbraio 2020 n. 3055
Mediazione - Provvigione - Diritto del mediatore - Affare concluso tra persone giuridiche - "Messa in relazione" di soggetti sprovvisti di legale rappresentanza - Irrilevanza - Condizioni.
In tema di contratto di mediazione, qualora l'affare sia stato concluso tra persone giuridiche, il mediatore ha diritto alla provvigione anche quando la "messa in relazione", causalmente rilevante ai sensi degli artt. 1754 e 1755 cod. civ., sia inizialmente intervenuta tra soggetti che, seppur sprovvisti di poteri di legale rappresentanza, abbiano intrapreso e partecipato alle trattative per conto e nell'interesse delle persone giuridiche.
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 9 dicembre 2014 n. 25851
Mediazione - Provvigione - Divergenza tra oggetto iniziale della trattativa e oggetto conclusivo dell'affare - Diritto del mediatore alla provvigione - Sussistenza - Condizioni.
Il diritto del mediatore alla provvigione non postula una coincidenza totale tra oggetto iniziale delle trattative e oggetto conclusivo dell'affare, sicché va riconosciuto anche quando la variazione oggettiva concerna il bene, più compiutamente identificato, e il prezzo, a condizione che l'opera del mediatore sia valsa a far intavolare trattative, poi confluite nella conclusione di un vincolo giuridico relativa a un bene univocamente, anche se non totalmente, riferibile a quello dedotto nella iniziale messa in relazione delle parti.
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 9 dicembre 2014 n. 25851
Mediazione - Provvigione - Diritto del mediatore - Presupposti - Ricollegabilità della conclusione dell'affare all'opera da lui svolta per l'avvicinamento dei contraenti - Sufficienza - Limiti - Condizioni.
Il diritto del mediatore alla provvigione deve essere riconosciuto anche quando l'attività da lui svolta in concreto non sia qualificabile quale fattore esclusivo e determinante della conclusione dell'affare, risultando sufficiente invece che, rispetto al negozio concluso dalle parti, l'attività di intermediazione assuma il carattere indefettibile della completezza e non venga per contro in rilievo, una volta stipulato il negozio medesimo, la contestazione dell'esistenza di originari ripensamenti di una delle parti del rapporto di mediazione, da ritenersi inidonei a incidere sull'efficacia causale, esclusiva o concorrente dell'opera del mediatore, ovvero dell'eventuale successivo intervento di altro intermediario nel corso delle trattative.
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 24 gennaio 2007 n. 1507