Viene integralmente confermata in sede di conversione la lettera b) del Dl 28 marzo 2025 n. 36, la quale dispone che lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale, ancora presentata non oltre la ghigliottina delle 23:59, ora di Roma, della medesima data.
Viene convertito in legge il Dl n. 36/2025 che ha fissato un termine da fotofinish - le ore 23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025 - quando il termine è già scaduto, e per il riconoscimento di uno status già posseduto; "res ipsa loquitur", avrebbero detto i romani, e del resto c'è poco da aggiungere alle considerazioni espresse in n. 17/2025 pagina 60 di «Guida al Diritto» in merito all'astrusità, sotto più punti di vista, dell'originario testo del Dl. Testo che malauguratamente è ormai rimasto immune...
Argomenti
I punti chiave
- Lo ius sanguinis: le origini dell'istituto
- Automatismo della trasmissione della cittadinanza
- L'emergere della crisi e il "turismo di cittadinanza"
- Affossato lo ius sanguinis
- Precedente domanda di riconoscimento in via amministrativa
- Precedente domanda di accertamento in via giudiziaria
- Esclusivo riferimento alla cittadinanza italiana degli ascendenti
- Rilevanza di un mix fra cittadinanza e residenza
- Nuove regole nel procedimento di accertamento giudiziale della cittadinanza




