Penale

La decisione sulla licenza premio dei semiliberi non è reclamabile

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di Paola Rossi

La tassatività dei mezzi di impugnazione non consente di estendere alla licenza premio dei semiliberi la possibilità del reclamo, previsto invece per i permessi premio dei detenuti. Però va comunque riconosciuto lo strumento del ricorso per cassazione contro il diniego della misura espresso dal magistrato di sorveglianza. Secondo la Cassazione non ha profili di illegittimità costituzionale la mancata previsione di un vero e proprio appello di merito - cioè il reclamo al Tribunale di sorveglianza - contro la decisione del magistrato di sorveglianza sulla richiesta di licenza premio nei regimi di semilibertà. In quanto la misura una tantum richiesta esprime una modalità di esecuzione del già accordato beneficio della semilibertà.

Con la sentenza n. 5031/2024 la Cassazione penale ha bocciato il ragionamento del tribunale di sorveglianza che investito del reclamo, ne ha legittimamente dichiarato l’inammissibilità, ma ha però classificato il provvedimento impugnato come amministrativo escludendone di conseguenza la ricorribilità per cassazione. Al contrario, dice la Cassazione, il tribunale avrebbe dovuto convertire in ricorso di legittimità il reclamo che era stato erroneamente azionato. La Cassazione ribadisce, invece, la natura giurisdizionale della decisione assunta in sede di sorveglianza sull’istanza di licenza premio proposta da chi sia stato ammesso alla semilibertà.

Nel caso specifico, comunque la Cassazione ritiene inammissibile il ricorso che può essere proposto solo per violazione di legge in sede di legittimità. Infatti, non risulta assente la motivazione del provvedimento di diniego dove il giudice affermava che dopo soli due mesi dall’assunzione dello status di semilibero non era possibile effettuare una valutazione sui presupposti per la concessione della licenza.

Infine, la decisione in esame precisa che la mancata previsione di due gradi di merito sulla richiesta di licenza nell’ambito della semilibertà - a differenza dei permessi premio per i detenuti o delle licenze per gli internati - si giustifica perché negli altri due casi è in ballo il valore primario della libertà personale oggetto dell’estremo sacrificio di una vita intramuraria, mentre nella semilibertà è già stato riconosciuto il presupposto del beneficio di una vita anche extramuraria.

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