Società

La disciplina delle perdite del capitale sociale dopo le modifiche intervenute con la Legge di Bilancio 2021

Assonime e il Consiglio Notarile di Milano si pongono in antitesi con la lettura restrittiva propugnata dal Mise e ne forniscono un'interpretazione estensiva

di Angela Currarini*


L'art. 1, comma 266, Legge n. 178/2020 - legge di Bilancio 2021 – entrata in vigore il 1° gennaio 2021 ha completamente riscritto l'art. 6 del Decreto Legge n. 23/2020 – c.d. "Decreto Liquidità" - che aveva introdotto la "novità" della sospensione degli obblighi di riduzione del capitale sociale e di ricapitalizzazione in caso di perdite superiori a 1/3 del capitale sociale (art. 2446 cc. 2 e 3 e art. 2482-bis cc. 4, 5 e 6 cod. civ.) o tali da comportare la diminuzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale (art. 2447 e art. 2482-ter cod. civ.) nonché l'inoperatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale (art. 2484, c. 1. n. 4 cod. civ. e art. 2545-duodecies cod. civ. per le cooperative).

La versione originaria della disposizione era costituita da un unico comma mentre l'art. 6 come modificato dalla legge di Bilancio 2021 si compone ora di quattro commi.
Il comma 1 conferma la disapplicazione degli obblighi di riduzione del capitale sociale e di ricapitalizzazione nonché l'inoperatività della correlativa causa di scioglimento originariamente introdotti dal Decreto Liquidità ma riferisce la norma "alle perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2020" in luogo della precedente disposizione che ne prevedeva l'applicabilità "a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto [9 aprile 2020] e fino al 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data".

I commi 2 e 3 stabiliscono la posticipazione al quinto esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 del termine entro il quale:
(i) in caso di perdite superiori a 1/3 del capitale sociale, le perdite dovranno risultare diminuite a meno di 1/3 o, in mancanza, l'assemblea dovrà deliberare la riduzione del capitale sociale in misura proporzionale alle perdite accertate;
(ii) in caso di diminuzione del capitale al di sotto del mimino legale, l'assemblea dovrà deliberare la riduzione del capitale sociale e il contemporaneo aumento ad una cifra non inferiore al minimo legale o la trasformazione della società o, eventualmente, accertare la correlativa causa di scioglimento. Il quinquennio di grazia così previsto andrà dunque a scadere con l'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015, che, salve eventuali proroghe, dovrebbe ordinariamente tenersi entro il 30 aprile 2016.

Il comma 4 prescrive infine che le perdite siano distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, sia della loro origine sia delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

Così come del resto già accaduto con l'art. 6 originariamente introdotto dal Decreto Liquidità, è l'ambito di applicazione temporale della disposizione, di cui al comma 1, come modificato dalla legge di Bilancio 2021, ad aver sollevato dubbi interpretativi, dando luogo a letture non univoche della disciplina (si rimanda, al riguardo, alla nota alla Massima n. 191 della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano "Secondo la Commissione Società la sospensione degli obblighi in materia di riduzione del capitale prevista dall'art. 6 Decreto Liquidità è applicabile anche alle perdite verificatesi prima dell'emergenza Covid-19" pubblicata in data 28 settembre 2020).

Già si è dato conto della lettura restrittiva sostenuta dal MISE nella propria lettera circolare n. 26890 del 29 gennaio 2021: secondo il Ministero, oggetto della disciplina di cui all'art. 6 possono essere "solo le perdite emerse nell'esercizio 2020", dovendo di contro escludersi che la disposizione in questione possa riguardare perdite relative ad esercizi antecedenti (cfr. la nota " Riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e sospensione della causa di scioglimento: la posizione del MISE ", a cura dell'avv. Niccolò Medica, pubblicata in data 10 marzo 2021).

È andata peraltro affermandosi da parte di autorevoli voci un'interpretazione più estensiva dell'art. 6 che valorizza la ratio legis e il fine perseguito dal legislatore di fornire sostegno alle imprese a fronte della situazione emergenziale, seppur con diversi gradi di estensione.

A favore dell'orientamento estensivo si è dapprima autorevolmente espressa la Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano che ha sostituito la Massima n. 191 pronunciata in data 16 giugno 2020 in relazione alla disposizione originaria dell'art. 6 (cfr. la nota alla Massima n. 191 sopra citata) con la Massima n. 196 pubblicata in data 23 febbraio 2021, nella quale viene sostanzialmente confermata l'affermazione del principio per cui "Per perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 si devono intendere tutte le perdite risultanti dal bilancio di esercizio o da una situazione infra-annuale riferiti a esercizi o frazioni di esercizi in corso alla data del 31 dicembre 2020, a prescindere da quale sia l'esercizio in cui le perdite si sono prodotte", con i necessari adeguamenti derivanti dalle modifiche intervenute con la legge di Bilancio 2021.

Secondo il Notariato milanese, dunque, tutte le perdite esistenti nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, anche se prodottesi prima e/o risultanti da bilanci redatti successivamente alla scadenza dell'esercizio in corso, beneficiano della sospensione degli obblighi di riduzione del capitale e di ricapitalizzazione nonché della non operatività della causa di scioglimento; per quanto concerne poi le perdite che si dovessero produrre negli esercizi che iniziano dopo il 31 dicembre 2020, esse resterebbero assoggettate alle regole del sistema ordinario, con la precisazione che, durante i primi cinque esercizi, tali perdite provocherebbero obblighi di riduzione o di ricapitalizzazione soltanto se in sé sufficienti ad incidere sul capitale per oltre 1/3, poiché nel quinquennio di grazia le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31.12.2020 non dovrebbero rilevare (come confermato dall'obbligo di separata e specifica individuazione di tali perdite nei bilanci degli esercizi a venire sancito, come detto, dal comma 4).

A pochi giorni di distanza dalla pubblicazione della Massima n. 196, Assonime, con propria Circolare n° 3/2021 del 25 febbraio 2021, ha sostenuto che il tenore letterale della nuova disposizione di cui all'art. 6 tenderebbe ad avvalorare la lettura fornita dal MISE ma che il fine perseguito dal legislatore porta a concludere, seppur in maniera "ardua", che tale nuova disposizione ricomprenda non solo le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 ma anche le perdite risultanti nell'esercizio 2020 anche se di competenza di precedenti esercizi (2019).

Assonime fornisce poi una lettura ancora più ampia rispetto a quella offerta dal Notariato in relazione alle perdite che si dovessero verificare successivamente al 31 dicembre 2020, sostenendo che anche tutte le eventuali perdite che dovessero emergere tra il 2021 e il 2025 dovrebbero beneficiare di un "percorso preferenziale" e dunque della disciplina di posticipazione delle misure di riduzione del capitale sociale e di ricapitalizzazione fino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio del quinto esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, sempre al medesimo fine di fornire alle imprese un periodo temporale (di cinque anni) idoneo a fronteggiare la significativa difficoltà economica creatasi nello scenario emergenziale.

Tale interpretazione potrebbe del resto fare leva sul riconoscimento di una portata autonoma del comma 1 dell'art. 6 come modificato rispetto ai commi 2 e 3: per le perdite emerse nel corso dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 opererebbe una "automatica" disapplicazione degli obblighi di riduzione del capitale e di ricapitalizzazione nonché dell'inoperatività della conseguente causa di scioglimento (comma 1); per le altre perdite, vale a dire quelle emerse prima o dopo l'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, le società godrebbero comunque dell'estensione a cinque anni del "periodo di grazia" entro il quale l'assemblea sarà tenuta ad adottare i dovuti interventi sul capitale sociale (commi 2 e 3).

Della diversità di interpretazioni sopra riportate dà conto la Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti nel recente Documento di ricerca pubblicato in data 17 marzo 2021 e dedicato (anche) al tema in questione, affermando di ritenere la previsione del MISE "non conforme alle soluzioni suggerite", peraltro avendo cura di riportare il consiglio all'utilizzo di "particolare cautela nell'interpretazione dell'art. 6" formulato ai professionisti nell'analogo Documento predisposto in relazione alla disposizione così come originariamente introdotta dal Decreto Liquidità.

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*A cura dell'Avv. Angela Currarini, Studio Legale De André

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