La garanzia fideiussoria non rientra tra le ipotesi di mediazione obbligatoria in caso di lite
Contro il decreto ingiuntivo emesso per regresso dopo l’escussione il ricorso rigettato aveva lamentato la mancanza della condizione di procedibilità del previo esperimento “conciliativo” posto a carico dell’attore
La domanda di decreto ingiuntivo per l’azione di regresso a seguito di escussione della garanzia fideiussoria non è soggetta alla condizione di procedibilità del preventivo esperimento della mediazione. Si tratta, infatti di materia non contemplata tra quelle in cui è prevista la mediazione obbligatoria. Mancando l’obbligo, non può essere affermata l’illegittimità del procedimento monitorio e del conseguente decreto ingiuntivo da parte dell’opponente. Al centro della controversia c’è l’interpretazione dell’articolo 5 del Dlgs 28/2010 che fissa l’obbligo della previa attivazione della mediazione quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziale in determinate materie tra cui sono elencati anche i contratti bancari e assicurativi.
Con la sentenza n. 1791/2025 la Cassazione civile ha escluso però che la garanzia fideiussoria sia ricompresa tra i contratti bancari. E di conseguenza, ha rigettato il ricorso dell’opponente al decreto ingiuntivo che lamentava la mancata presa d’atto, da parte del giudice di appello, dell’assenza della condizione di procedibilità del procedimento monitorio, in quanto non preceduto dall’esperimento preventivo della mediazione.
Vizio di fatto insussistente in quanto, come affermato dalle Sezioni Unite civili, la condizione di procedibilità della preventiva mediazione sussiste solo quando si tratti di ipotesi di mediazione obbligatoria.
Ipotesi che non ricorre nel caso risolto in quanto si verteva su un’azione di regresso del garante a seguito di escussione della polizza fideiussoria emessa a garanzia dell’adempimento di obbligazioni derivanti da un contratto di appalto.
Conclude la Cassazione civile, affermando che la controversia in esame non rientra tra quelle in materia di “contratti assicurativi, bancari e finanziari”, per le quali il comma 1 bis del suddetto articolo prevede l’obbligo di esperire, a pena di improcedibilità della domanda, il procedimento di mediazione. In quanto la polizza fideiussoria non ha natura assicurativa, ma funzione di garanzia, e, a prescindere dalla qualificazione come fideiussione o garanzia autonoma.
L’esclusione di un’interpretazione estensiva
La Cassazione adotta una lettura rigorosa e non estensiva della nozione di «contratti bancari e finanziari» a cui si applica la norma che prescrive l’obbligo della mediazione. Infatti, il comma 1 bis dell’articolo 5 del Dlgs 28/2010 che prevede l’esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per i contratti «bancari e finanziari» ne definisce il perimetro applicativo rinviando alla disciplina dei contratti bancari del Codice civile, del Testo unico bancario e del Testo unico della finanza. E già con un proprio precedente del 2022 la Cassazione ha escluso che la fideiussione rientri nella nozione di contratto bancario, come regolato dal Codice civile o dal Tub, con conseguente esclusione dell’obbligatorietà della mediazione.
Non poteva quindi il ricorrente né invocare il rispetto da parte propria dei termini decadenziali per far rilevare il difetto di procedibilità nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo (fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione) né far rilevare che l’onere di attivare la mediazione gravava sull’originaria parte opposta.