Civile

La Gdf ammette l’autotutela

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di Marcello Maria De Vito

La Guardia di Finanza affronta per la prima volta nella circolare 1/2018 (tomo II alle pagine 159-162) la questione del riesame e della correzione del processo verbale di constatazione (pvc) successivamente alla sua emissione, quando emergano elementi a favore del contribuente.

La GdF esamina il tema partendo dall’osservazione secondo la quale la Pa, per mezzo dell’autotutela, risolve i conflitti, potenziali o attuali, che insorgono in conseguenza di propri provvedimenti. Tale istituto, precisa la circolare, è espressione della capacità della Pa di correggere i propri atti riconosciuti viziati sotto il profilo della legittimità o del merito senza l’intervento dell’autorità giudiziaria.

La circolare rammenta che l’autotutela affonda le proprie radici sia nel principio di legalità, sia nel dovere di «neminem laedere» che deve informare l’attività della Pa e precisa che tale potere può, anzi deve afferma espressamente la circolare, essere esercitato anche in assenza di norma espressa, come peraltro riconosciuto dalla costante giurisprudenza di legittimità.

Il documento afferma che l’esercizio del potere di autotutela è circoscritto, in linea di principio, agli atti impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie, in quanto solo questi ultimi possono dare luogo a una forma di contenzioso che l’autotutela è volta a evitare. Pertanto, affermano le Fiamme gialle, non sono assoggettati ad autotutela gli atti di esecuzione delle attività ispettive in considerazione della loro natura endoprocedimentale e della loro inidoneità a produrre, in via autonoma e immediata, effetti giuridici pregiudizievoli per il contribuente.

La circolare, pur partendo dall’astratta inapplicabilità dell’autotutela agli atti di attività ispettiva, afferma che il principio di leale collaborazione e buona fede (articolo 10 dello Statuto contribuente) e i principi costituzionali di imparzialità, correttezza e buona amministrazione della Pa (articolo 97 della Costituzione) e di capacità contributiva (articolo 53 della Costituzione), impongono a tutti i componenti dell’Amministrazione finanziaria di improntare la loro attività nel rispetto di tali principi oltre che nel rispetto delle norme.

Pertanto, conclude la Guardia di Finanza con un’apertura che non ha precedenti in passato, benché la giurisprudenza costituzionale e di legittimità non attribuiscano carattere di doverosità all’esercizio del potere di autotutela, proprio in attuazione dei principi richiamati, è opportuno, se non necessario, che in caso di sopravvenuta conoscenza di elementi favorevoli al contribuente, questi siano considerati, approfonditi e comunicati all’agenzia delle Entrate, al fine di non arrecare ingiusti danni al contribuente.

Tale comunicazione è tanto più essenziale se si considera che il contribuente, a seguito del pvc e nelle more del giudizio, può essere esposto a misure cautelari.

Pertanto, conclude la Guardia di Finanza, nel caso di sopravvenuta conoscenza dopo l’emissione del pvc di elementi favorevoli al contribuenti, i reparti dovranno in alternativa:

riaprire il pvc ed evidenziare gli effetti quantitativi dei nuovi elementi sulle violazioni già constatate;

trasmettere alle Entrate la documentazione attestante i nuovi elementi favorevoli, dandone comunicazione al contribuente. L’obbligo di comunicazione sussiste anche nell’ipotesi in cui fosse stato già emesso il relativo avviso di accertamento, anche al fine di consentire all’Agenzia l’eventuale esercizio del potere di autotutela.

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