L’amministratore di sostegno, “accertata la volontà della persona amministrata in merito al trattamento sanitario, anche in via presuntiva, alla luce delle dichiarazioni rese in passato dall’amministrato alla presenza dello stesso amministratore è pienamente abilitato a rifiutare le cure proposte”. In presenza della condizione “identificata nell’assenza di contrasti, il giudice non può pertanto assumere alcuna determinazione in ordine all’eventuale autorizzazione dell’amministratore di sostegno a disporre della sospensione della terapia che assume rifiutata
Il nostro Paese conosce ipotesi di rappresentanza legale in ordine alle cure e ai trattamenti sanitari.
Ne sono prova:
l’articolo 5 del Dlgs 24 giugno 2003 n. 211 (Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all’applicazione della buona pratica clinica nell’esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico), relativo alla partecipazione alla sperimentazione clinica degli adulti incapaci, che non hanno dato o non hanno rifiutato il loro consenso informato prima che insorgesse...
Il Tar Lazio chiude il 2024 in "positivo"ma servono risorse per le sfide future
di Marcello Clarich - Professore ordinario di Diritto amministrativo presso La Sapienza Università di Roma