Amministrativo

La giurisdizione sulle procedure di stabilizzazione dei travet pubblici spetta al giudice ordinario

Le procedure di stabilizzazione del personale precario del pubblico impiego non rivestono natura "concorsuale" poiché composte di meri atti di gestione e organizzazione afferenti ai poteri del privato datore di lavoro

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di Pietro Alessio Palumbo

Le procedure di stabilizzazione del personale precario del pubblico impiego non rivestono natura "concorsuale" poiché composte di meri atti di gestione e organizzazione afferenti ai poteri del privato datore di lavoro. La conseguenza è che la giurisdizione su tali procedure spetta al giudice ordinario.
Con la recente sentenza 10760/2021 il Tar Lazio ha messo in evidenza che la vigente disciplina sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni devolve al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Sono incluse quelle concernenti l'assunzione al lavoro, a eccezione delle controversie in materia di procedure concorsuali, le quali sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo. E nella nozione di procedura concorsuale vanno fatte rientrare tutte le sequenze procedimentali, comunque denominate, aperte ai soggetti in possesso di determinati requisiti soggettivi, e caratterizzate da concorrenzialità fra i partecipanti alla selezione.

Le amministrazioni pubbliche possono reperire il personale attraverso plurimi canali: la mobilità, il pubblico concorso, la stabilizzazione dei "precari", l'avviamento al lavoro. Specularmente possono essere identificate più tipologie di interessi privati potenzialmente fra loro confliggenti in ragione dell'appartenenza a una delle categorie di aspiranti all'impiego: disoccupati con i requisiti utili alla partecipazione a concorso; personale precario "stabilizzando"; dipendenti di altre amministrazioni; idonei (non vincitori) di precedenti concorsi. La scelta del canale di reclutamento spetta all'ente, nell'esercizio di un potere discrezionale sindacabile dal giudice amministrativo per violazione di interesse legittimo. A ben vedere infatti quando "prende la decisione" in argomento l'amministrazione coinvolta si muove su di un piano differente rispetto a quello di un ordinario management del rapporto di lavoro: esprime una potestà autoritativa nell'ambito organizzativo dei propri uffici. E tale potestà è censurabile dal giudice amministrativo poiché al suo cospetto la posizione soggettiva dell'aspirante all'assunzione appartiene alla sfera degli interessi legittimi.

Il Tar romano ha poi puntualizzato che la giurisdizione va determinata in base alla domanda e ai fini del riparto tra il giudice ordinario e il giudice amministrativo, rileva non la prospettazione delle parti, ma il petitum sostanziale, il quale va identificato non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio. In materia di riparto di giurisdizione nel pubblico impiego se oggetto della domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto l'accertamento del diritto del ricorrente alla partecipazione a un concorso o all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Qualora invece la domanda al giudice sia specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo candidato all'assunzione, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario. A ben vedere le procedure di stabilizzazione hanno luogo per mezzo del mero riscontro della sussistenza di specifici requisiti di accesso e di elementi preferenziali oggettivamente verificabili. Dal che sulle coordinate esposte, per il Tar capitolino nessun dubbio: la giurisdizione su tali procedure spetta al giudice ordinario.

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