La mancata cancellazione dell'ipoteca non apre al risarcimento da perdita di chance
La mancata cancellazione di un'iscrizione ipotecaria immobiliare illegittima conferisce in linea di principio sempre il diritto al risarcimento del danno patito in virtù del comportamento omissivo delle Entrate. Il problema diventa più complesso quando occorre procedere alla quantificazione del danno patito. E così la Cassazione, con la n. 14347/2016, ha precisato che occorre analizzare caso per caso.
La vicenda. Nella fattispecie la mancata eliminazione dell'ipoteca illegittima aveva pregiudicato la concessione per la società di un fido di un importo di circa 100mila euro. Cifra questa che era stata riconosciuta dai giudici di prime cure. La somma, invece, era stata decurtata a 30mila euro dalla Corte d'appello di Catania. Questo perché la società non aveva dimostrato in concreto il danno da perdita di chance. Non ha dimostrato in sostanza quali fossero i danni effettivamente patiti in funzione della mancata concessione del fido legata a una situazione comunque per lei irragionevolmente sfavorevole. La Cassazione ha focalizzato l'attenzione sulla mancanza di allegazione che rappresentasse il quantum del danno. E a tal proposito è stato chiarito che certamente non poteva essere considerata come prova il numero di missive intercorse tra la banca e la società dalle quali si evinceva una richiesta di fido per la trasformazione di agrumi di circa un milione di euro. Sono rimaste semplici missive mai allegate o prodotte in giudizio e quindi tali da non poter prendere in considerazione.
La richiesta di ctu. La Corte, peraltro, ha anche bocciato la pretesa della parte di una richiesta di ctu per quantificare correttamente l'entità del danno. Sul punto - si legge nella decisione - che la richiesta sarebbe stata effettuata in una “non meglio memoria” ex articolo 184 cpc di primo grado, lamentando in sostanza che la Corte territoriale avrebbe dovuto disporre ctu danno. Inammissibilità quindi sulla richiesta dettata dall'assenza di indicazione di specifici atti su cui si fondasse la pretesa.
Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 14 luglio 2016 n. 14347