Civile

La mancata formazione trasforma il rapporto in lavoro subordinato indeterminato

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a cura della Redazione Lex 24

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Tirocinio - Contratto di formazione e lavoro - Inadempimento degli obblighi di formazione - Trasformazione in contratto a tempo indeterminato - Valutazione della obiettiva rilevanza dell'inadempimento - Necessità - Criteri
In tema di contratto di formazione e lavoro, l'inadempimento degli obblighi di formazione ne determina la trasformazione, fin dall'inizio, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ove l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi nel contratto, ferma la necessità per il giudice, in tale ultima ipotesi, di valutare, in base ai principi generali, la gravità dell'inadempimento ai fini della declaratoria di trasformazione del rapporto in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di formazione di non scarsa importanza.
Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 26 gennaio 2015 n. 1324

Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Comandi e distacchi - Contratto di formazione e lavoro - Inadempimento degli obblighi di formazione - Trasformazione in contratto a tempo indeterminato - Valutazione della rilevanza dell'inadempimento - Criteri
In materia di contratto di formazione e lavoro, l'inadempimento integrale degli obblighi formativi integra un vizio che incide sulla causa contrattuale ed è suscettibile di determinare, sin dall'inizio del rapporto, la trasformazione in lavoro subordinato a tempo indeterminato ove l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi nel contratto, dovendo il giudice, in tale ipotesi, valutare, in base ai principi generali, la gravità dell'inadempimento ai fini della declaratoria di trasformazione del rapporto.
• Corte di cassazione, sezione VI-Lavoro, sentenza 17 marzo 2014 n. 6068

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Tirocinio - Contratto di formazione lavoro - Divergenza fra obblighi contrattuali e concreto svolgimento del rapporto - Conversione in rapporto a tempo indeterminato - Condizioni - Valutazione del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione
Nel contratto di formazione e lavoro la divergenza fra obblighi contrattuali ed il concreto svolgimento del rapporto non realizza un inadempimento del datore di lavoro sanzionabile con la conversione del rapporto medesimo in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ove detto svolgimento - secondo la valutazione del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata - avvenga con modalità tali da non compromettere la funzione del contratto, che, diversamente dall'apprendistato, non tende a consentire il mero conseguimento delle nozioni base per l'esecuzione della prestazione professionale, ma a favorire, attraverso l'acquisizione di specifiche conoscenze, l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale in funzione dell'accesso nel mondo del lavoro. In difetto di predeterminazione legislativa di specifici modelli di formazione, il giudice, per accertare che non vi sia stato inadempimento degli obblighi formativi, può e deve fare riferimento al progetto formativo approvato, indipendentemente dal fatto che il lavoratore abbia o meno tempestivamente dedotto la mancanza di formazione anche in relazione al progetto.
• Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 22 aprile 2011 n. 9294

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Tirocinio - Contratto di formazione e lavoro - Divergenza fra obblighi contrattuali e concreto svolgimento del rapporto - Conversione in rapporto a tempo indeterminato - Condizioni - Valutazione del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti
Nel contratto di formazione e lavoro la divergenza fra obblighi contrattuali ed il concreto svolgimento del rapporto non realizza un inadempimento del datore di lavoro sanzionabile con la conversione del rapporto medesimo in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ove detto svolgimento - secondo la valutazione del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata - avvenga con modalità tali da non compromettere la funzione del contratto, che, diversamente dall'apprendistato, non tende a consentire il mero conseguimento delle nozioni base per l'esecuzione della prestazione professionale, ma a favorire, attraverso l'acquisizione di specifiche conoscenze, l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale in funzione dell'accesso nel mondo del lavoro.
• Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 8 maggio 2008 n. 11365

 

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