La Pa non paga per i danni causati dal cinghiale che invade la corsia
La pubblica amministrazione non ha un obbligo di custodia sugli animali selvatici. Ciò vuol dire che in caso di sinistro cagionato dallo scontro con un animale in libertà non opera alcuna presunzione di colpa a carico dell'amministrazione. Per cui, semmai, sarà onere del danneggiato dimostrare una specifica responsabilità dell'ente pubblico. Lo ha stabilito il Tribunale di L'Aquila, sentenza 27 gennaio 2015 n. 79, accogliendo il ricorso della Regione Abruzzo.
In primo grado, invece, il giudice di Pace di Montorio al Vomano aveva dato ragione al proprietario di un veicolo «violentemente urtato» da un cinghiale mentre percorreva una strada statale ed aveva condannato la regione a risarcirgli circa 3mila euro per i «notevoli danni» riportati dalla vettura.
Responsabilità da provare - In appello, il giudice Magarò ha accolto il ricorso della Regione per «omessa motivazione in ordine alla prova della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano». Infatti, nella sentenza non si fa alcun riferimento a comportamenti colposi della Pa, di fatto configurando una sorta di «responsabilità in re ipsa per il verificarsi del danno». L'attore, prosegue la sentenza, «non ha indicato alcuna negligenza o imprudenza nella vigilanza sulla fauna selvatica ovvero l'omissione di cautele in prossimità della strada, limitandosi a dedurre l'attraversamento della stessa da parte di un cinghiale». Soltanto ove avesse fornito prove di tal genere - come, per esempio, la anomala incontrollata presenza di molti animali selvatici sul posto o l'esistenza di fonti incontrollate di richiamo della selvaggina verso la sede stradale, o ancora la mancata adozione di tecniche di captazione degli animali verso le aree boscose e lontane da strade e agglomerati urbani - sarebbe spettato alla controparte l'onere di fornire la prova liberatoria della propria diligenza e l'eventuale esistenza del caso fortuito.
Come precisato dalla Cassazione, infatti, «non può ritenersi sussistente un obbligo giuridico, per il soggetto tenuto alla vigilanza sulla fauna selvatica né per il gestore e manutentore delle strade, avente ad oggetto la recinzione e la segnalazione generalizzate di tutti i perimetri boschivi». In tal senso occorrerebbe inoltre provare le precise responsabilità inerenti il controllo e la tutela della fauna selvatica che andrebbero distinte dalle misure eventualmente a carico dell'ente gestore della strada (es. omissione di cartelli stradali, installazione di barriere acustiche ecc..).
No all'obbligo di custodia - In definitiva, «il sinistro determinato dallo scontro con animale selvatico non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2052 c.c., trattandosi appunto di animali per i quali non è configurabile una posizione di custodia o di vigilanza dell'ente pubblico e dunque non opera alcuna presunzione di colpa». E siccome l'attore non ha fornito alcuna prova degli elementi costitutivi dell'illecito, «ivi compresa la colpa della pubblica amministrazione», il ricorso è stato accolto e la domanda di risarcimento bocciata.
Tribunale di L'Aquila - Sentenza 27 gennaio 2015 n. 79