La raccommandata del servizio postale privato non vale per le procedure ammnistrative e giudiziarie
In tema di notifiche a mezzo posta, il decreto legislativo n. 261 del 1999, pur liberalizzando i servizi postali in attuazione della direttiva 97/67/Ce, all'articolo 4, comma 5, ha continuato a riservare in via esclusiva, per esigenze di ordine pubblico, al fornitore del servizio universale (l'Ente Poste), gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie. Ne consegue che, in tali procedure, la consegna e la spedizione mediante raccomandata, affidata ad un servizio di posta privata, non sono assistite dalla funzione probatoria che l'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 261 del 1999 ricollega alla nozione di “invii raccomandati” e devono, pertanto, considerarsi inesistenti.
L’assenza della funzione probatoria - Principio ripetutamente affermato, dalla cassazione civile. Sostanzialmente conformi cfr., infatti, Cassazione, ordinanze 19 dicembre 2014, n. 27021, secondo cui il decreto legislativo n. 261 del 1999, pur liberalizzando i servizi postali in attuazione della direttiva 97/67/CE, continua a riservare in via esclusiva, per esigenze di ordine pubblico, al fornitore del servizio universale (Ente Poste) gli invii raccomandati attinenti le procedure amministrative e giudiziarie. Ne consegue che è inammissibile l'atto di appello notificato mediante servizio di posta privata, trattandosi di una notificazione inesistente, insuscettibile di sanatoria e non assistita dalla funzione probatoria che l'articolo 1, lettera i) del decreto legislativo n. 261 del 1999 ricollega alla nozione di invii raccomandati; 31 gennaio 2013 n. 2262 che evidenzia come nelle procedure amministrative e giudiziarie la consegna e la spedizione mediante raccomandata, affidata ad un servizio di posta privata, non sono assistite dalla funzione probatoria che l'articlo 1 del citato decreto n. 261 del 1999 ricollega alla nozione di “invii raccomandati” e devono, pertanto, considerarsi inesistenti.
Nella stessa ottica, per i giudici di merito, l'invio di atti attraverso un gestore del servizio privato non è assistito dalla funzione probatoria che la legge n. 890 del 1982 attribuisce alla spedizione degli atti con raccomandata con avviso di ricevimento, che costituisce, quest'ultimo, prova dell'avvenuta notifica. Difatti l'articolo 4 del decreto legislativo n. 261 del 1999 ha consentito ai concessionari privati di svolgere, tra l'altro, un servizio di raccomandate e assicurate, tranne che per quelle che riguardano le procedure amministrative e giudiziarie che, per esigenze di ordine pubblico, vengono riservate in esclusiva al “fornitore universale” Poste Italiane s.p.a. (fino al 30 aprile 2026), Comm. trib. prov. Campobasso, sez. III, 16 giugno 2014, n. 214, in Redazione Giuffrè, 2014. Sostanzialmente conforme, altresì, Comm. trib. prov. Enna, sez. III, 8 marzo 2010 n. 140, in Giur. merito 2010, p. 2330.
Ulteriori precisazioni - Sempre in argomento, si è precisato, peraltro:
- la notificazione a mezzo posta, è validamente eseguita anche se il plico sia consegnato al destinatario da un'agenzia privata di recapito, qualora il notificante si sia rivolto all'ufficio postale, e l'affidamento del plico all'agenzia privata sia avvenuto per autonoma determinazione dell'Ente Poste, al quale il decreto legislativo n. 261 DEL 1999, continua a riservare in via esclusiva gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, perché in tal caso l'attività di recapito rimane all'interno del rapporto tra l'Ente Poste e l'agenzia di recapito, e permane in capo al primo la piena responsabilità per l'espletamento del servizio, Cassazione, sentenza 6 giugno 2012 n. 9111;
- il servizio di corrispondenza con consegna a data ed ora certa, il quale è destinato a soddisfare le esigenze di una particolare clientela (per lo più commerciale) e richiede una specifica organizzazione, non rientra nell'ambito della riserva affidata in esclusiva al fornitore del servizio universale postale, di cui all'articolo 4 decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, riguardando questa soltanto il recapito tradizionale, che si rivolge alla generalità dell'utenza, senza mai garantire il tempo della consegna, Cassazione, sentenza 21 agosto 2012 n. 14583;
- negli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, che l'articolo 4 comma 5, decreto legislativo n.. 261 del 1999 riserva alla società Poste Italiane in quanto concessionaria del servizio postale universale, non rientrano servizi che si collocano in un momento sia logicamente che cronologicamente anteriore a quello nel quale “l'invio postale” è preso in consegna dal fornitore, Cons. Stato. Sez. V., 27 maggio 2011 n. 4452, in Foro amm. CDS 2011, p. 2438;
- le raccomandate A.R. relative alle domande di autorizzazione al lavoro per i lavoratori extracomunitari e neo-comunitari sono certamente attinenti ad una procedura amministrativa (quella di autorizzazione al lavoro dei cittadini extracomunitari e neo-comunitari), in quanto rappresentano l'atto che dà avvio a tale procedimento amministrativo. Pertanto, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 261 del 1999 (attuativo della Direttiva 97/67/Ce concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari per il miglioramento della qualità del servizio) l'attività di inoltro delle raccomandate è riservata a Poste Italiane s.p.a., Cons. Stato, sez. VI, 26 maggio 2010 n. 3349, in Foro amm. Tar, 2010, p. 1089
La pronunce un contrasto - In un'ottica diversa, peraltro, Cassazione penale, sez. III, sentenza 27 ottobre 2015 n. 45697, in CED Cassazione penale 2016, secondo cui i n tema di modalità di presentazione dell'atto di impugnazione ai sensi dell'articolo 583, Cpp, ove l'impugnazione sia presentata a mezzo di servizio postale privato, la stessa si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata contenente l'atto di impugnazione; ne consegue che, ai fini della valutazione della tempestività dell'impugnazione, deve aversi riguardo solo alla data di spedizione della raccomandata e non a quella di materiale ritiro a domicilio della stessa da parte dell'agente postale privato.
Sempre in termini opposti, rispetto alla pronunzia in rassegna (e a quelle richiamate sopra), e, in particolare, per l'affermazione che In tema di modalità di presentazione dell'atto di impugnazione, l'effetto anticipatorio di cui all'articolo 583, comma 2, Cpp, secondo il quale «l'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata», può legittimamente prodursi per gli atti di impugnazione spediti con raccomandata fornita dai servizi di recapito privato regolarmente autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico, anche se limitatamente alle spedizioni successive al 30 aprile 2011, epoca di entrata in vigore dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 261 del 1999, posto che solo sulla base di questa disposizione è stata sottratta al gestore del servizio universale identificato in Poste Italiane s.p.a. la riserva dei servizi di invio e recapito delle raccomandate «attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie», Cassazione penale, sez. III, sentenze 6 novembre 2014 n. 20380, in Cassazione penale, 2016, p. 312 e 28 novembre 2013 n. 2885, in Foro it., 2015, II, c. 332, secondo cui è ammissibile la presentazione di un atto di impugnazione a mezzo di raccomandata spedita tramite servizio di recapito privato regolarmente autorizzato, non rientrando tale servizio tra quelli riservati in via esclusiva a Poste Italiane dalla norma dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 261.del 1999 e che - pertanto - ha ritenuto tempestivamente proposto un atto di appello spedito con raccomandata fornita da un servizio di recapito privato nel termine di legge, ma pervenuto in cancelleria dopo la scadenza normativamente prevista.
Per utili riferimenti cfr., altresì, per il rilievo che in virtù dell'articolo 10 comma 1 della legge 3 agosto 1999 n. 265, e dell'articolo 4 decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, l'invio dei plichi raccomandati, relativi a procedure sanzionatorie adottate dalle Pa, è riservato alle Poste Italiane (salvo che la notifica avvenga tramite messi comunali), con la conseguenza che, da un canto le Pa, ove intendano avvalersi delle Poste Italiane non hanno alcun onere motivazionale, dall'altro, l'amministrazione che si avvalga del servizio postale per la notificazione degli estremi della violazione, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 689 del 1981, è tenuta ad osservare le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta, come dettate dalla legge 20 novembre 1982 n. 890, sicché i relativi adempimenti non possono formare oggetto di concessione a privati, come prevista per taluni servizi postali dall'articolo 29, del Dpr 29 marzo 1973 n. 156 e dagli articoli 121 e 148 del regolamento di esecuzione approvato con Dpr 29 maggio 1982 n. 655, Tar Catania, sex. III, 21 luglio 2011 n. 1942, in Foro amm.Tar 2011, p. 2597.
Corte di Cassazione - Sezione VI tributaria - Ordinanza 12 aprile 2016 n. 7156