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La rendicontazione di sostenibilità dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 125/2024, la responsabilità degli amministratori

Per inquadrare il regime di responsabilità è necessario fare riferimento alle regole ordinarie contenute nel Codice Civile e nel TUF, nonché a quelle contenute nel Codice Penale nel caso in cui le violazioni degli obblighi di diligenza e professionalità configurino illeciti penali

ESG icon concept for environmental, social governance in sustainable and ethical business on the Network connection

di Jana Maria Delueg e Paolo Peroni*

Con l’evoluzione normativa in ambito di sostenibilità e la crescente attenzione verso i criteri ESG (Environmental, Social, and Governance), il ruolo degli amministratori delle società obbligate alla rendicontazione di sostenibilità si fa sempre più delicato e complesso. Questo articolo esplora le responsabilità e i rischi legati a tale obbligo, sia per i componenti dei rispettivi organi amministrativi che per le società stesse.

Il quadro normativo: dalla NFRD alla CSRD fino al d.lgs. n. 125/2024

La Direttiva 2014/95/UE - Non-Financial Reporting Directive (NFRD) ha imposto a enti di interesse pubblico – grandi società quotate in borsa, banche e assicurazioni - l’obbligo di fornire informazioni su questioni ambientali, sociali e di governance. Con l’approvazione della Direttiva n. 2022/2464/UE - Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), gli obblighi di rendicontazione si sono notevolmente estesi, interessando un numero molto più ampio di imprese e introducendo standard di rendicontazione più articolati e stringenti.

In Italia, il d.lgs. n. 125/2024 entrato in vigore lo scorso 25 settembre ha recepito la CSRD, definendo i dettagli operativi della rendicontazione di sostenibilità. Tra le principali novità introdotte vi sono:

ambito soggettivo e decorrenza temporale: dal 1° gennaio 2025, l’obbligo di rendicontazione si applica alle società che soddisfino due dei seguenti requisiti: oltre 250 dipendenti e/o 40 milioni di euro di fatturato e/o 20 milioni di attivo); dal 2026, gli obblighi di rendicontazione interesseranno anche le PMI quotate, escluse le microimprese.

standard di rendicontazione: vengono adottati i nuovi European Sustainability Reporting Standards (ESRS), che specificano i contenuti e i formati per le informazioni da pubblicare.

Gli obblighi di rendicontazione introdotti dal d.lgs. 125/2024 in breve

Gli obblighi di rendicontazione in materia di sostenibilità richiederanno una nuova definizione dei modelli di governance delle imprese e apriranno a nuovi profili di conformità normativa e conseguente responsabilità degli amministratori. L’art. 10, c. 1 del d.lgs. n. 125/2024 pone direttamente in capo agli amministratori dell’impresa obbligata alla rendicontazione la responsabilità di garantire che il processo di redazione del “report ESG segua tutte le normative previste, con l’obiettivo di fornire un quadro trasparente e accurato delle performance ambientali, sociali e di governance della società. Il d.lgs. n. 125/2024 però non prevede regole specifiche di responsabilità degli amministratori. Pertanto, al fine di inquadrare il regime di responsabilità degli amministratori, risulta necessario fare riferimento alle regole ordinarie contenute nel Codice Civile e nel TUF, inerenti alla responsabilità civile e amministrativa, nonché a quelle contenute nel Codice Penale nel caso in cui le violazioni degli obblighi di diligenza e professionalità configurino illeciti penali. Invece ai componenti dell’organo di controllo spetta il compito di vigilare sull’osservanza delle regole da parte degli amministratori in ambito di rendicontazione di sostenibilità. I risultati della supervisione esercitata dall’organo di controllo devono essere riferiti agli azionisti/soci attraverso una relazione annuale che evidenzi eventuali irregolarità o conformità.

Responsabilità degli amministratori: cosa prevede la legge italiana applicabile

A) Responsabilità civile

  • Con riferimento alla stesura della rendicontazione di sostenibilità, gli amministratori devono assicurare che le informazioni fornite siano accurate, complete e conformi agli standard applicabili. Ai sensi degli artt. 2392 c.c. e seguenti gli amministratori devono agire con diligenza, prudenza e competenza.
  • Inoltre, devono attenersi ai principi specifici applicabili alla relazione sulla gestione, desumibili dall’art. 2428 c.c., che richiede un’analisi “fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società”.
  • Assume rilievo anche l’art. 2381, c. 6 c.c. che impone agli amministratori di agire in modo informato. Se è vero che il piano di rendicontazione di sostenibilità costituisce una componente essenziale della strategia della società potenzialmente in grado di guidare scelte future e che le decisioni successive assunte dall’organo dovranno confrontarsi con lo stesso, allora questo non può che essere adottato a seguito di una conoscenza e valutazione da parte degli amministratori di tutti gli elementi fattuali e metodologici. Tutto ciò anche alla luce del fatto che la relazione sulla gestione è atto congiunto non riferibile ai soli delegati ma anche agli amministratori non operativi, che hanno un obbligo di attivarsi per richiedere ai consiglieri delegati ulteriori informazioni laddove queste non siano state fornite ovvero siano carenti, contraddittorie o inattendibili. 
  • Infine, sotto l’aspetto civilistico gli amministratori devono valutare ed adottare le necessarie modifiche agli assetti organizzativi, amministrativi e contabili ex art. 2086 c.c., prevedendo l’inserimento delle nuove variabili previste non solo dai standard di rendicontazione generali, ma anche dalle “best practice” sulla redazione del piano di rendicontazione di sostenibilità adottati internazionalmente e considerando l’adeguatezza del modello di struttura organizzativa, dei piani industriali ed operativi adottati, e delle professionalità all’interno della società, nonché dei sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi.

B) Responsabilità penale

  • La responsabilità penale degli amministratori di società per la violazione dell’obbligo di rendicontazione di sostenibilità potrebbe derivare dalla presentazione di informazioni false o ingannevoli nelle dichiarazioni di sostenibilità. Sebbene il d.lgs. n. 125/2024 non stabilisca espressamente una sanzione penale diretta, la violazione degli obblighi di rendicontazione potrebbe essere collegata a reati come le false comunicazioni sociali, disciplinate dagli articoli 2621 e 2622 c.c. (relativi al falso in bilancio). Trattasi di reati la cui commissione nell’interesse e vantaggio della società potrebbe ipoteticamente comportare anche una responsabilità della medesima ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 231/2001.

C) Sanzioni amministrative sia per le società obbligate che per gli amministratori nonché per i membri dell’organo di controllo

  • Il d.lgs. n. 125/2024 determina l’inclusione della rendicontazione di sostenibilità nella relazione finanziaria annuale ex art. 154-ter del TUF; ne segue l’attribuzione alla CONSOB del potere di applicare le sanzioni amministrative disciplinate dall’art. 193 del TUF, sempre che il fatto non costituisca reato. Per i primi due anni di applicazione del d.lgs. n. 125/2024, in caso di sua violazione, si applicano i seguenti limiti delle sanzioni amministrative previste dallo stesso art. 193 TUF:

- Euro 150.000,00 con riguardo alle sanzioni pecuniarie amministrative specificamente stabilite dall’art. 193, commi 1.2 e 3, nei confronti rispettivamente dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare le violazioni nonché ai componenti dell’organo di controllo che non adempiono ai doveri di vigilanza od omettono le comunicazioni alla CONSOB in casi di riscontrate irregolarità;

- Euro 2,5 milioni con riguardo alle sanzioni pecuniarie previste dall’art. 193, c. 1, applicabili in capo alla società obbligata alla rendicontazione.

  • Qualora però la violazione sia connotata da scarsa offensività o pericolosità, trovino applicazione le seguenti sanzioni meno severe:

- l’obbligo di dichiarazione pubblica in cui indicare chiaramente la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della violazione medesima, prevista dall’art. 193, commi 1 e 1.1, lettera a) del TUF;

- l’ordine di eliminazione delle infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l’adempimento prevista dall’art. 193, commi 1 e 1.1, lettera a), del TUF.

L’adeguata gestione dei rischi: best practices

Per minimizzare i rischi legati alla rendicontazione di sostenibilità, gli amministratori dovranno adottare una serie di azioni, tra le quali possono annoverarsi le seguenti.

1. Formazione continua: è fondamentale che gli amministratori siano costantemente aggiornati sulle normative e sugli standard di rendicontazione, come i nuovi European Sustainability Reporting Standards (ESRS).

2. Mappatura dei rischi: gli amministratori dovranno condurre una due diligence approfondita dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività dell’impresa e della propria catena del valore.

3. Elaborazione delle politiche di sostenibilità: gli amministratori dovranno elaborare e attuare politiche di sostenibilità coerenti ai rischi di impatti negativi effettivi o potenziali identificati.

4. Definizione di procedure interne: gli amministratori dovranno implementare sistemi di controllo interno per verificare la qualità e l’accuratezza delle informazioni raccolte e pubblicate, con particolare attenzione alla tracciabilità dei dati. Le società che abbiano già elaborato e adottato un modello organizzativo di prevenzione dei reati ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 potranno integrarne il contenuto introducendo, politiche, regole di condotta e procedure interne finalizzate non solo alla prevenzione dei reati presupposto ma anche all’eliminazione o mitigazione sistematica dei rischi di impatto negativo. Dei modelli e

5. Coinvolgimento di esperti: collaborare con consulenti specializzati in sostenibilità e governance può aiutare a garantire la conformità normativa e migliorare la qualità della rendicontazione (p.e. tramite l’implementazione di un comitato ESG dedicato, composto da amministratori ed esperti esterni).

6. Trasparenza e dialogo con gli stakeholder: mantenere un dialogo aperto con gli investitori, i clienti e gli altri portatori di interesse è essenziale per consolidare la fiducia e migliorare la reputazione aziendale.

Le opportunità della rendicontazione di sostenibilità

Nonostante le complessità, la rendicontazione di sostenibilità rappresenta anche un’opportunità strategica. Dimostrare l’impegno verso criteri ESG può migliorare l’accesso ai mercati finanziari, attrarre investitori responsabili e fidelizzare clienti sempre più attenti ai valori ambientali e sociali. Inoltre, una gestione responsabile e trasparente può generare vantaggi competitivi duraturi, trasformando l’adempimento normativo in un driver di innovazione e crescita.

Gli amministratori delle società obbligate alla rendicontazione di sostenibilità si trovano di fronte a una sfida impegnativa, ma anche stimolante. Investire in formazione, dialogare attivamente con gli stakeholder e adottare modelli organizzativi e sistemi di controllo efficaci non sono solo strumenti per evitare rischi, ma anche leve strategiche per competere con successo in un panorama sempre più orientato alla sostenibilità.

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* Jana Maria Delueg, Associate, Avvocato, Rödl & Partner Italia e Paolo Peroni, Partner, Avvocato, Rödl & Partner Italia

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