La revisione della patente è un provvedimento cautelare che non può trasformarsi in sanzionatorio
Il conducente di una trattrice agricola non si ferma all'ordine di arresto e viene sottoposto a revisione della patente che essendo un provvedimento cautelare non può trasformarsi in un provvedimento sanzionatorio. Lo la precisato il Tar toscana con la sentenza 1711/2016
Il fatto - L'Ufficio Motorizzazione civile di Livorno ha disposto la revisione della patente di guida (categoria B) nei confronti di un conducente di una trattrice agricola che mentre circolava non si sarebbe fermato all'ordine di arresto imposto durante lo svolgimento di una gara ciclistica. Detto comportamento ha fatto sorgere dubbi sulla persistenza in capo al conducente dei requisiti psicofisici e di idoneità tecnica necessari per il possesso della patente di guida. Avverso il provvedimento di sospensione ricorre il conducente per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.
Per conto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si è costituita con memoria di stile l'Avvocatura dello Stato chiedendo il rigetto del ricorso.
La decisione - Il ricorso è fondato e, pertanto, accolto. I fatti come rappresentati nella verbalizzazione effettuata dalla Polizia municipale non possono essere contestati davanti alla Corte, atteso il carattere fidefacente del verbale che non è stato impugnato con querela di falso.
L'ordine di revisione della patente di guida per inidoneità tecnica è adottato all'esito di un giudizio altamente discrezionale, ma la sfera di discrezionalità di cui dispone l'Ufficio della motorizzazione civile in materia non lo esime dall'obbligo di esternare, con riguardo alle singole fattispecie, le ragioni che giustificano i dubbi sulla persistenza dei requisiti idoneativi alla guida in relazione ai fatti accertati (Consiglio di Stato VI, 9 aprile 2009 n. 2189). I fatti devono essere valutati nel loro complesso e l'ordine di revisione va supportato da una adeguata motivazione circa la gravità della condotta tenuta dall'interessato e dalle considerazioni in base alle quali si è formato il dubbio sulla capacità del conducente (Tar Umbria I, 23 marzo 2016 n. 263, conf. Tar Veneto III, 26 febbraio 2016 n. 222).
Tar Toscana - Sezione II – Sentenza 24 novembre 2016 n. 1711