Famiglia

DOSSIER TOP24 Diritto - La separazione personale dei coniugi dopo la Riforma Cartabia

ESTRATTO da "RIFORMA CARTABIA: Separazione personale dei coniugi", Dossier TOP 24 Diritto, 2 maggio 2023

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di Lina Avigliano, ESTRATTO da "RIFORMA CARTABIA: Separazione personale dei coniugi", Dossier TOP 24 Diritto, 2 maggio 2023

La legge 26 novembre 2021, n. 206, contenente la delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata, ha trovato attuazione nel decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.

La cosiddetta riforma Cartabia, che ha quale obiettivo la semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, ha riformato la giurisdizione dei diritti delle relazioni familiari, delle persone e dei minori e le norme di procedura del rito familiare.

Il superamento della pluralità dei riti nelle controversie sui diritti della persona, dei minori e delle relazioni familiari è stato attuato mediante la previsione di un rito unico applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie.

Il piano normativo è stato innovato con l'introduzione del titolo VI-bis del libro II del codice di procedura civile rubricato «Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie» che danno vita a un nuovo rito speciale di cognizione le cui disposizioni hanno effetto e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data del 28 febbraio 2023, quanto ai procedimenti già pendenti a quella data continueranno ad applicarsi le disposizioni anteriormente vigenti (Art. 35 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149, come modificato dall'art. 1, comma 380, della legge 29 dicembre 2022 n. 197).

Norme specifiche nell'ambito del rito unificato sono previste dagli articoli 473 bis.47 a 473 bis.51 bis c.p.c. per i giudizi di separazione personale dei coniugi e divorzio.

Tra le novità introdotte si segnala il superamento del rito bifasico previsto per i procedimenti di separazione e divorzio con una prima fase ad istruzione sommaria avanti al Presidente del Tribunale, finalizzata all'emissione di provvedimenti temporanei ed urgenti, e una fase successiva disciplinata dal rito ordinario di cognizione.

Per i procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023 il Tribunale giudica in composizione collegiale ma la trattazione e l'istruzione posso essere delegate a un componente del collegio.

Criterio generale della competenza per territorio nei giudizi contenziosi è la residenza del minore e quando non vi sono figli quella del convenuto, per i 5 procedimenti congiunti la competenza territoriale viene individuata in base al luogo di residenza dell'uno o dell'altro coniuge.

Con il nuovo rito gli atti introduttivi devono essere completi e le parti, oltre al contenuto previsto dall'articolo 473 bis.12 c.p.c., devono indicare l'esistenza di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse allegando la copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati in tali procedimenti.

Al ricorso e alla comparsa va allegata la documentazione attestante la situazione patrimoniale (dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali; gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni).

In presenza di figli minori va allegato il piano genitoriale ove vanno indicati gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute. Il piano è finalizzato a consentire al giudice di emettere i provvedimenti provvisori più rispondenti all'interesse del minore.

Novità di sicuro impatto è la previsione, in vista dell'efficienza e dell'economia processuale, della possibilità, sia per il ricorrente sia per il convenuto, di proporre contemporaneamente nel medesimo giudizio domanda di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse.

Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.


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