La trasformazione da srl in asd non impedisce il fallimento
La Cassazione con la sentenza n. 1516 precisa che in caso di trasformazione si applica ugualmente l'articolo 10 della Legge Fallimentare
L'istituto della trasformazione ricomprende in sé diverse figure, anche molto dissimili tra loro, e per tale ragione non si presta ad una ricostruzione unitaria. La trasformazione di una srl in una associazione non riconosciuta, con annessa cancellazione dal registro delle imprese della società di capitali, non impedisce la fallibilità dell'ente originario, ben potendo i creditori di titolo anteriore alla cancellazione della srl avvantaggiarsi del regime di responsabilità proprio della struttura della società precedente all'operazione. A dirlo è la Cassazione con la sentenza n. 1516/2021, secondo la quale, inoltre, in caso di trasformazione si applica ugualmente l'articolo 10 della Legge Fallimentare, per il quale la dichiarazione di fallimento può avvenire entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese.
La vicenda
La controversia prende le mosse dalla dichiarazione di fallimento nel dicembre 2016 di un srl in liquidazione, società che nel mese di marzo dello stesso anno decideva di cancellarsi dal registro delle imprese e di diventare una asd (associazione sportiva dilettantistica). La nuova società, risultante dunque dalla trasformazione della vecchia srl, proponeva reclamo contro la dichiarazione di fallimento, ritenendo in sostanza che semmai il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare il fallimento della asd e non invece della srl non più esistente. Per i giudici di merito, tuttavia, la decisione è parsa giusta, in quanto rispettosa del termine previsto dall'articolo 10 della Legge Fallimentare.
L'intreccio tra trasformazione cancellazione dal registro delle imprese
La questione finiva così all'attenzione della Cassazione, dinanzi alla quale la difesa della asd sottolineava l'incongruenza della decisione in relazione allo stesso articolo 10 della Legge Fallimentare, nonché agli articoli 2498 e 2500-bis cod. civ., dettati in tema di trasformazione della società. La tesi sostenuta si riferiva al fatto che l'ipotesi della cancellazione dal registro delle imprese dovuto alla trasformazione dell'ente è diversa dalla cancellazione avvenuta per cessazione dell'attività imprenditoriale, come indicato dal suddetto articolo 10. In caso di trasformazione, perciò, l'ente che risulta dall'operazione eredita i rapporti processuali e sostanziali della società iniziale, subentrando negli stessi, sicché è a questa che bisogna far riferimento.
La trasformazione e i regimi di responsabilità
La tesi difensiva non convince la Suprema corte che, con una articolata sentenza, spiega il perché della bontà della decisione di merito. Punto centrale della motivazione sta nel ruolo della trasformazione. Si tratta di un istituto che «contiene in sé e considera una serie di fenomeni diversi» e anche molto lontani tra loro, come ad esempio la trasformazione omogenea di capitali, da una srl a una spa, o la trasformazione regressiva di società, da una srl a una snc. L'unico comune denominatore che deve sussistere, come si desume dagli articoli 2498 e seguenti cod. civ., è quello della necessaria presenza di una struttura societaria, o di partenza o all'esito dell'operazione. Pertanto, sottolinea il Collegio, non può certo parlarsi di un «blocco unico, con risvolti identici per tutte le diverse fattispecie tipo in cui l'istituto stesso può venire a manifestarsi».
Con specifico riguardo alla trasformazione di una srl in una asd, l'operazione modifica il regime di responsabilità patrimoniale della struttura giuridica. In particolare, all'autonomia dell'ente viene a fare seguito e riscontro il regime di responsabilità tipico delle associazioni non riconosciute ex articolo 38 cod. civ.. Ciò detto, i giudici di legittimità ritengono che in tali ipotesi la trasformazione non ha la forza di mutare retroattivamente il regime di responsabilità, come si deduce anche dalla lettura degli articoli 2500-quinques comma 1 cod. civ. e 147 della Legge Fallimentare, in tema di responsabilità dei soci in caso di trasformazione.
Pertanto, «i creditori di titolo anteriore al verificarsi della trasformazione si avvantaggiano del regime di responsabilità proprio della struttura precedente» all'operazione, non incidendo la circostanza che i rapporti in essere, con la trasformazione, proseguano con l'ente trasformato. D'altra parte, chiosa la Cassazione, la trasformazione è un fenomeno che ha, in sostanza, la funzione di riorganizzare enti e strutture societarie e «non può, in termini di principio, realizzare una causa di sottrazione dell'impresa societaria dalla soggezione alle procedure concorsuali».