Società

Le categorie di quote nelle s.r.l. - PMI: quali limiti all'autonomia statutaria?

immagine non disponibile

di Lara Bianchini*


Originariamente prevista solo a favore di startup innovative dall'art. 26 del d.l. 179/2012, la possibilità di suddividere il capitale in "categorie" di quote caratterizzate dall'attribuzione di diritti diversi a ciascuna di esse è stata estesa dapprima dal d.l. n. 3/2015 (conv. in l. n. 33/2015) alle sole PMI innovative e, successivamente, dal d.l. n. 50/2017 (conv. in l. n. 96/2017), a tutte le s.r.l. – PMI (dovendosi intendere come tali - in conformità alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE - le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro).

Nel rispetto dei limiti generali desumibili dal sistema del diritto societario (quali, ad esempio, il divieto di patto leonino di cui all'art. 2265 c.c. e il diritto di recesso al verificarsi di una delle cause inderogabili previste dall'art. 2473 c.c.), è riconosciuta ampia autonomia statutaria nella determinazione del contenuto delle quote di categoria delle s.r.l.-PMI, tanto che tutti i diritti che possono essere configurabili quali "particolari diritti" dei soci di S.r.l. ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c. possono essere configurabili anche quali "diritti diversi" delle quote di categoria di S.r.l.-PMI (a questo proposito si veda la Massima n. 173 del Consiglio Notarile di Milano).

A titolo esemplificativo, è possibile prevedere quote prive del diritto di voto, o a voto limitato o subordinato, così come limitare o escludere, per i titolari di una o più categorie di quote, il diritto di avere dagli amministratori notizie sugli affari sociali e di consultare i documenti relativi all'amministrazione nel periodo in cui sia in carica l'organo di controllo della gestione, ma non limitare o escludere il diritto alla consultazione del libro soci e del libro delle decisioni dei soci.

Unitamente alla possibilità di compiere operazioni su "quote proprie" in attuazione di piani di incentivazione di dipendenti, collaboratori e amministratori, nonché di effettuare l'offerta al pubblico di quote di partecipazione al capitale sociale, anche attraverso il crowdfunding, la possibilità di creare categorie di quote rappresenta una delle modifiche che ha determinato un sensibile avvicinamento della disciplina legale delle s.r.l. a quella delle società per azioni. Tuttavia, il modello legale su cui si sono innestate queste modifiche è ancora a forte "trazione personalistica" e pertanto risulta talora inadeguato rispetto alle esigenze di una società che si apre all'ingresso di una pluralità di soci investitori.

*Lara Bianchini, avvocato e associate, Rödl & Partner

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©