Società

Le nuove agevolazioni fiscali per le start-up penalizzano le holding

Nonostante le migliorie, alcune lacune normative sollevano dubbi sulla parità di trattamento

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di Alessandro Benedetti, Simmaco Riccio*

La Legge 28 ottobre 2024, n. 162, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 7 novembre 2024, ha introdotto rilevanti modifiche alle agevolazioni fiscali per gli investimenti in start-up e PMI innovative. L’obiettivo è potenziare il sostegno agli investitori privati e favorire l’afflusso di capitali verso settori strategici ad alto potenziale tecnologico. Pur riconoscendo l’impatto positivo delle misure introdotte, si rilevano criticità strutturali che rischiano di comprometterne l’efficacia complessiva.

Tra le principali innovazioni figura la revisione della detrazione IRPEF in regime “de minimis, disciplinata dall’articolo 29-bis del Decreto-legge n. 179/2012 e dall’articolo 4, comma 9-ter, del Decreto-legge n. 3/2015.

La detrazione del 50% può ora essere convertita in credito d’imposta, utilizzabile senza limiti temporali. Questa modifica risponde all’esigenza di ampliare l’accesso al beneficio, superando le restrizioni precedenti che penalizzavano i contribuenti incapienti.

Un ulteriore intervento significativo riguarda l’esenzione fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in start-up e PMI innovative, come previsto dall’articolo 4 della Legge n. 162/2024. L’agevolazione si applica a partecipazioni sottoscritte tra il 1° giugno 2021 e il 31 dicembre 2025, purché detenute per almeno tre anni. La norma, allineata al Regolamento UE n. 651/2014, rafforzando la certezza normativa e offrendo agli investitori un quadro fiscale più prevedibile e affidabile.

La nuova disposizione introduce, inoltre, un rilevante intervento in materia di detassazione delle plusvalenze “ordinarie” derivanti dalla cessione di partecipazioni, disciplinata dal comma 3 dell’art. 14 del Decreto-legge 73/2021 (c.d. Sostegni-bis).

La normativa precedente subordinava l’applicazione del beneficio all’autorizzazione della Commissione europea, rendendo l’agevolazione di fatto inattuabile. La nuova legge elimina tale vincolo, semplificando il quadro normativo e rendendo effettivo il regime agevolativo.

La misura si applica alle plusvalenze “ordinarie, cioè quelle non derivanti da investimenti iniziali in start-up o PMI innovative, qualora siano reinvestite, entro un anno dal loro conseguimento e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, nel capitale sociale di imprese innovative.

L’eliminazione della necessità di autorizzazione comunitaria è bilanciata dall’introduzione di condizioni stringenti volte a garantire l’efficacia della norma e a prevenire abusi. Tra queste, si prevede che le partecipazioni nelle società oggetto di cessione debbano essere detenute dall’investitore al 25 luglio 2021, assicurando così che il beneficio si applichi solo a situazioni già esistenti al momento dell’adozione della normativa. Inoltre, è esclusa l’applicazione dell’agevolazione alle plusvalenze generate da investimenti derivanti da plusvalenze precedentemente reinvestite, evitando accumulazioni ripetitive del beneficio.

Particolarmente rilevante è infine l’introduzione delle agevolazioni fiscali sui redditi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) specializzati in start-up e PMI innovative. La normativa prevede l’esenzione da imposizione per i proventi percepiti da persone fisiche, subordinatamente alla condizione che le quote siano detenute per un periodo minimo di tre anni.

Nonostante le migliorie, alcune lacune normative sollevano dubbi sulla parità di trattamento. La principale criticità risiede nell’esclusione delle holding di investimento dalle agevolazioni riservate agli OICR. Sebbene le holding svolgano funzioni analoghe, non possono beneficiare delle detrazioni IRPEF né del trattamento fiscale favorevole per i proventi distribuiti. Questa disparità penalizza uno strumento che potrebbe favorire una maggiore aggregazione di capitali e diversificazione del rischio.

Un’altra limitazione rilevante riguarda l’applicazione delle agevolazioni per le plusvalenze, che restano circoscritte ai reinvestimenti diretti nel capitale sociale delle imprese beneficiarie. Le operazioni effettuate tramite holding o altri strumenti collettivi sono escluse, riducendo così la flessibilità e l’attrattività delle misure per gli investitori istituzionali.

Tali distorsioni normative potrebbero compromettere l’efficacia complessiva del regime agevolativo, poiché l’eccessiva enfasi sugli OICR come veicoli privilegiati rischia di ridurre la diversificazione degli strumenti finanziari a disposizione, concentrando le risorse in una sola tipologia di asset. Questo approccio rischia di penalizzare lo sviluppo di alternative più flessibili, come le holding di investimento, strumenti essenziali per sostenere il mercato dell’innovazione in modo competitivo nel contesto europeo.

Per ovviare a tali problematiche, sarebbe opportuno includere le holding di investimento tra i soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali, equiparandole agli OICR. Inoltre, l’estensione delle agevolazioni ai reinvestimenti indiretti permetterebbe di ampliare le opzioni strategiche per gli investitori.

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*A cura di Alessandro Benedetti e Simmaco Riccio, BLB Tax

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