LE VALUTAZIONI DA FARE PER IL «COMPORTO LUNGO»
In materia di conservazione del posto di lavoro, il Ccnl (contratto collettivo nazionale di lavoro) dei metalmeccanici prevede che, in caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova e con anzianità superiore a sei anni ha diritto alla conservazione del posto per un periodo, definito “comporto breve”, pari a 365 giorni di calendario in un arco temporale di tre anni.Tuttavia, lo stessio Ccnl prevede anche che il lavoratore, con anzianità di servizio oltre i sei anni, ha diritto a un periodo di conservazione del posto prolungato (“comporto lungo”) pari a complessivi 548 giorni di calendario in un arco temporale di tre anni, solo in alcune ipotesi espressamente previste, e precisamente:a) in caso di evento morboso continuativo con assenza ininterrotta o interrotta da una unica ripresa del lavoro per un periodo non superiore a 61 giorni di calendario;b) quando si siano verificate almeno due malattie comportanti, ciascuna, un’assenza continuativa pari o superiore a 91 giorni di calendario;c) quando, alla scadenza del periodo di comporto breve, sia in corso una malattia con prognosi pari o superiore a 91 giorni di calendario.Pertanto, l’eventuale rilevanza di un periodo di comporto lungo non può prescindere da una valutazione della collocazione temporale, della durata e della natura continuativa o meno delle assenze per malattia che hanno concorso alla valutazione, da parte del datore di lavoro, della maturazione del periodo di comporto breve, sulla base del quale è stato intimato il licenziamento.