Civile

Legge Pinto: spetta l'indennizzo per ritardo in un giudizio d'ottemperanza di un precedente giudicato di esecuzione

Per Corte di appello di Napoli il termine deve essere rapportato al processo di esecuzione

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di Eugenio Sacchettini

Con sentenza 17 dicembre 2020 la Corte d’appello di Napoli ha accolto la richiesta d’indennizzo ex legge Pinto per ritardo in  un giudizio  d’ottemperanza  di un precedente giudicato, verificatosi dinanzi al Tar per la Campania che ha  avuto la durata di quattro anni e undici mesi, eccedendo così  di un anno e 11 mesi il termine di cui all’articolo 2–bis   legge n. 89 del 2001 , termine che, per analogia, deve essere rapportato al processo  di esecuzione. Da qui la condanna dell’Amministrazione al pagamento di   euro  1.200.

                La decisione si colloca in linea con quanto indicato dalle sezioni Unite con  sentenza n. 19883 depositata il 23 luglio 2019 secondo cui  anche il giudizio di ottemperanza è volto a dare, al pari dell’esecuzione forzata, attuazione alla decisione di merito, al fine di rendere effettiva la tutela del diritto, rilevando dunque soltanto il tempo processuale resosi necessario per dare soddisfazione al diritto del creditore all'indennizzo ex Legge Pinto nei confronti dello Stato debitore.

                E già, in relazione all’indennizzo  del giudizio di esecuzione, le sezioni Unite con sentenza n. 9142 del 6 maggio 2016   si erano espresse nel senso che  ai fini dell'equa riparazione per irragionevole durata, il procedimento di cognizione e quello di esecuzione devono essere considerati unitariamente o separatamente in base alla condotta di parte, allo scopo di preservare la certezza delle situazioni giuridiche e di evitarne l'esercizio abusivo. Pertanto, ove si sia attivata per l'esecuzione nel termine di sei mesi dalla definizione del procedimento di cognizione, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 89 del 2001, la parte può esigere la valutazione unitaria dei procedimenti, finalisticamente considerati come unicum, mentre, ove abbia lasciato spirare quel termine, essa non può più far valere l'irragionevole durata del procedimento di cognizione, essendovi soluzione di continuità rispetto al successivo processo.

                Perciò, in questo secondo caso di separata domanda per il ritardo nel giudizio di esecuzione, la ragionevole durata del processo andrà valutata a partire dalla data del pignoramento.

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