Amministrativo

Legittima l'ordinanza del sindaco che chiude la farmacia abusiva

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Il sindaco può disporre la chiusura di una farmacia abusiva. Il Tar Abruzzo, sezione di Pescara, con la sentenza 384/2015 ha confermato il “fermo” di una farmacia, «abusivamente attivata» in una parafarmacia, disposta da un'ordinanza del Comune «contingibile e urgente».
Il caso riguardava il titolare di una farmacia in un comune abruzzese allo stesso tempo proprietario di una parafarmacia in un comune diverso. Durante un controllo presso la parafarmacia, i Carabinieri del Nas, avevano rinvenuto in una prima ispezione «delle specialità medicinali .. nel locale adibito a magazzino; mentre, in una seconda visita ispettiva erano state rinvenute all'interno della parafarmacia una specialità medicinale, dispensabile esclusivamente in farmacia, ed una ricetta ripetibile, con la quale era stato prescritto il farmaco in questione».
A seguito dell'ispezione il sindaco ha disposto la chiusura della farmacia con un'ordinanza. Una scelta contestata dal titolare della farmacia “abusiva” ma confermata dai giudici amministrativi. I magistrati ha precisato che l'apertura abusiva di una farmacia costituisce «di certo un valido presupposto per l'esercizio da parte del Sindaco del predetto potere di ordinanza, attesa l'obiettiva situazione di pericolo per la salute pubblica che deriva dall'illegittima erogazione di farmaci da parte di soggetti privi della necessaria autorizzazione».

Tar Abruzzo - Sezione di Pescara - Sentenza 12 ottobre 2015 n. 384

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