Legittimo affidamento in materia di transfer pricing
La sentenza fa emergere la rilevanza del principio del legittimo affidamento del contribuente, specialmente in un ambito come quello del transfer pricing, caratterizzato da valutazioni tecniche e non sempre univoche
La pronuncia n. 29/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di I° di Bergamo Sez. 1 ha fornito degli spunti interessanti riguardo al principio del legittimo affidamento in una contestazione in ambito di transfer pricing.
La sentenza fa emergere la rilevanza del principio del legittimo affidamento del contribuente, specialmente in un ambito come quello del transfer pricing, caratterizzato da valutazioni tecniche e non sempre univoche.
Nel caso di specie, al contribuente, una società appartenente ad un importante gruppo internazionale, attiva in Italia nella distribuzione di macchine utensili prodotte dal Gruppo, di cui si approvvigionava per il tramite di una consociata europea (con sede in UK), veniva contestata l'indebita deduzione di componenti di reddito in violazione dell'art. 110, comma 7, con riferimento alle annualità 2015 e 2016.
Il contribuente, oltre a contestare nel merito l'infondatezza delle conclusioni dei verificatori, ha eccepito in via pregiudiziale la violazione dei principi di chiarezza e motivazione degli atti e del legittimo affidamento (art. 7 e 10 dello Statuto del contribuente).
Su quest'ultimo punto, il contribuente ha, infatti, evidenziato come avesse già ricevuto una precedente verifica da parte dell'Ufficio (relativamente agli anni di imposta 2012, 2013 e 2014), in cui veniva contestata sempre la violazione dell'art. 110, comma 7.
Relativamente alle annualità 2012-2014, la società verificata aveva definito la contestazione con l'Ufficio tramite procedura di accertamento con adesione, definendo:
- il TNMM come metodo da adottare per la verifica della congruità dei prezzi di trasferimento;
- la società verificata come parte da testare (c.d. tested party) nella propria analisi di comparabilità.
Ciò premesso, il contribuente ha sottolineato come, relativamente alle politiche di transfer pricing per gli anni 2015 e 2016, in costanza di modello di business adottato, abbia effettuato le proprie scelte in continuità con l'approccio definito con l'Ufficio in occasione del precedente accertamento (applicazione del TNMM e identificazione della società verificata quale tested party).
I verificatori, viceversa, pur in assenza di fatti nuovi, con riferimento alle annualità 2015 e 2016, hanno mutato l'approccio metodologico concordato con il contribuente nel precedente accertamento, e, pur riconfermando l'applicazione del TNMM, hanno identificato come tested party la consociata europea da cui la società verificata si approvvigionava.
Lo spostamento della tested party dalla società italiana alla consociata europea, ha comportato:
- la selezione di differenti parametri di mercato di riferimento;
- la determinazione di marginalità di mercato più alte rispetto a quelle considerate dalla società italiana nella propria analisi di comparabilità;
- la successiva ripresa a tassazione di componenti di reddito da parte dell'Ufficio.
Il contribuente ha ben sottolineato come, in tema di legittimo affidamento, la Corte di Cassazione, sez. Tributaria, con la sentenza n. 12372/21, dell'11 maggio 2021, abbia già avuto modo di definire come "lesiva del principio di collaborazione e buona fede" la condotta dell'ufficio con cui, dopo aver emesso, in base alla proposta accettata dal contribuente, gli atti di accertamento con adesione per alcune annualità d'imposta, proceda, senza giustifica motivazione e nonostante il tempestivo e regolare adempimento degli atti già emanati, all'emissione per le restanti annualità di un avviso di accertamento senza tener conto di quanto precedentemente pattuito con il contribuente per le medesime fattispecie di rilievo.
La Corte, aderendo ai rilievi del contribuente, ha concordato sulla circostanza che la differente individuazione della tested party, in assenza di fatti nuovi, sia da ritenersi:
- lesiva del principio del legittimo affidamento;
- non supportata da valide motivazioni da parte dell'ufficio.
* a cura di Lorenzo Consonni e Davide VecchioneB&C Tax – Studio Associato Tributario e Societario