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Legittimo il controllo del datore di lavoro sull'uso del pc aziendale del lavoratore

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a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Lavoro subordinato - Controlli difensivi del datore di lavoro - Controllo del pc aziendale del lavoratore - Finalizzato alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro - In presenza di fondato sospetto di illecito – Ammissibilità - Condizioni.
Sono consentiti i controlli anche tecnologici posti in essere dal datore di lavoro finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o ad evitare comportamenti illeciti, in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito, a condizione che sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, sempre che il controllo riguardi dati acquisiti successivamente all'insorgere del sospetto. Non ricorrendo le condizioni suddette la verifica della utilizzabilità a fini disciplinari dei dati raccolti dal datore di lavoro andrà condotta alla stregua della L. n. 300 del 1970, articolo 4, in particolare dei commi 2 e 3.
Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 22 settembre 2021, n.25732

Art. 4 L. 300/1970 (vecchia formulazione) - Controllo del pc del dipendente per verifica potenziale reato - Controllo difensivo - Configurabilità - Licenziamento per giusta causa - Legittimità - Fattispecie: accesso con il pc aziendale al conto corrente del marito di una collega riferendone il contenuto.
La condotta della società che consista nell'aver verificato il pc del dipendente che lo ha utilizzato per accedere al conto corrente di un terzo (nella specie, il marito della collega), riferendone il contenuto, rientra nella categoria dei c.d. "controlli difensivi" che, in quanto tali, esulano dall'ambito applicativo dell'art. 4, comma 2, L. 300/1970, nella versione ratione temporis applicabile prima della nuova formulazione introdotta dal D.Lgs. n. 185/2016. Si tratta, infatti, di verifiche dirette ad accertare comportamenti lesivi dell'immagine aziendale e astrattamente costituenti reato, che sono state effettuate successivamente all'attuazione del comportamento addebitato al dipendente e, dunque, a prescindere dalla mera sorveglianza sull'esecuzione della prestazione.
Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 16 novembre 2020, n.25977

Lavoro - Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Libertà e dignità del lavoratore - In genere art. 4 st.lav. - Controlli diretti a verificare condotte lesive di beni estranei al rapporto di lavoro - Garanzie procedurali - Esclusione - Fattispecie.
In tema di controlli a distanza, esulano dall'ambito di applicazione dell'art. 4, comma 2, st.lav. (nel testo anteriore alle modifiche di cui all'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2015) e non richiedono l'osservanza delle garanzie ivi previste, i controlli difensivi da parte del datore se diretti ad accertare comportamenti illeciti e lesivi del patrimonio e dell'immagine aziendale, tanto più se disposti "ex post", ossia dopo l'attuazione del comportamento in addebito, così da prescindere dalla mera sorveglianza sull'esecuzione della prestazione lavorativa. (Nella specie, è stata ritenuta legittima la verifica successivamente disposta sui dati relativi alla navigazione in internet di un dipendente sorpreso ad utilizzare il computer di ufficio per finalità extralavorative).
Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 28 maggio 2018, n. 13266

Lavoro - Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Libertà e dignità del lavoratore - In genere controlli difensivi del datore di lavoro - Duplicazione periodica dei dati contenuti nel computer aziendale - Ammissibilità - Applicabilità del divieto di cui all'art. 4 st.lav. 'ratione temporis' vigente - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di controllo del lavoratore, la duplicazione periodica dei dati contenuti nei computer aziendali, preventivamente nota ai dipendenti, esula dal campo di applicazione delle garanzie procedurali imposte dall'art. 4, comma 2, st.lav. (nel testo anteriore alle modifiche di cui al art. 23, comma 1, d.lgs. n. 151 del 2015), se effettuata a tutela di beni estranei al rapporto di lavoro, quali l'immagine dell'azienda e la tutela della dignità di altri lavoratori, e non riguardi l'esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto stesso.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittimo il controllo effettuato dalla datrice di lavoro sulla posta elettronica aziendale di un dipendente accusato di aver inviato una serie di e-mail contenenti reiterate espressioni scurrili nei confronti del legale rappresentante della società e di altri collaboratori, nonché apprezzamenti negativi nei confronti dell'azienda in quanto tale).
Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 10 novembre 2017, n. 26682