Legittimo il divieto di procreazione assistita per i gay
Il divieto di procreazione assistita per le coppie gay non è costituzionalmente illegittimo. La Consulta, pertanto, non interverrà sull’articolo 5 della legge 40 del 2004, laddove prevede che «possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi».
L’anticipazione del giudizio di legittimità, all’esito della camera di consiglio, è stata resa nota nella serata di ieri dall’ufficio stampa della Consulta. In attesa del deposito della sentenza, si «fa sapere che al termine della discussione le questioni sono state dichiarate non fondate. La Corte ha ritenuto che le disposizioni censurate non siano in contrasto con i principi costituzionali invocati dai due Tribunali».
A sollevare la questione di legittimità costituzionale erano stati i tribunali di Pordenone e di Bolzano nell’ambito di due diversi procedimenti. Nel primo caso una coppia di donne aveva chiesto di effettuare la fecondazione assistita in una struttura pubblica italiana perché, argomentava il loro legale Maria Antonia Pili, «non si può obbligarle ad andare all’estero» per coronare il sogno della maternità.
Anche l’ordinanza di rimessione del tribunale altoatesino riguardava la vicenda di due donne di Bolzano con problemi di fertilità: una non può sostenere la gravidanza per questioni di salute, la compagna potrebbe portarla a termine ma non è in grado di produrre ovociti. Secondo il loro avvocato, Alexander Schuster, qui si discuteva del diritto individuale delle donne, visto che oltre al divieto di fecondazione assistita per le coppie gay, l’articolo 5 della legge la esclude anche per chi è single, e vieta la gestazione per altri. Dallo scarno comunicato di anticipazione della Corte non è possibile intuire il ragionamento svolto dai giudici, che ovviamente troverà spazio nelle motivazioni depositande.
La decisione maturata al termine della camera di consiglio di ieri, che stabilisce la compatibilità costituzionale della legge 40 del 2004, conferma automaticamente le sanzioni - tutt’altro che simboliche - previste dalle norme in vigore: chiunque applica la procreazione assistita a coppie «i cui componenti non siano entrambi viventi o uno dei cui componenti sia minorenne ovvero che siano composte da soggetti dello stesso sesso o non coniugati o non conviventi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro».