Licenziamento: "insussistenza del fatto contestato" in caso di pluralità di addebiti
Lavoro - Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Pluralità di addebiti - Insussistenza del fatto contestato - Configurabilità.
In caso di contestazione di pluralità di addebiti disciplinari, la "insussistenza del fatto" si configura solamente qualora – sul piano fattuale – possa escludersi la realizzazione di un nucleo minimo di condotte che siano astrattamente idonee a giustificare la sanzione espulsiva, oppure specularmente, secondo quanto già ritenuto, qualora si realizzi l'ipotesi dei fatti sussistenti ma privi del carattere di liceità.
•Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 3 dicembre 2019 n. 31529
Lavoro - Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare pluralità di addebiti - Insussistenza del fatto contestato - Art. 18 st.lav., come modificato dall'art. 1, comma 42, della l. n. 92 del 2012 - Configurabilità - Condizioni.
In tema di licenziamento disciplinare, nel caso di pluralità di addebiti, l'insussistenza del fatto contestato attorno alla quale ruota la disciplina di cui all'art. 18, comma 4, st.lav. novellato, è configurabile solo qualora nessuno degli addebiti - ciascuno autonomamente considerato da presumere base idonea per giustificare la sanzione - sia sussistente o se, comunque, possa dirsi che anche i fatti accertati come verificatisi siano disciplinarmente del tutto irrilevanti.
•Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 21 ottobre 2019 n. 26764
Lavoro - Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giusta causa licenziamento disciplinare - Art. 18 st.lav. nuova formulazione - Pluralità di addebiti - Sussistenza del fatto - Nucleo minimo di condotta - Sufficienza.
In materia di licenziamento disciplinare, la "insussistenza del fatto" di cui all'art. 18 st.lav. novellato si configura, ove la contestazione abbia avuto a oggetto una pluralità di addebiti o un'unica articolata condotta, solo qualora sul piano fattuale possa escludersi la realizzazione di un nucleo minimo di condotta - fra i fatti oggetto di contestazione - di per sé solo astrattamente idoneo a giustificare la sanzione espulsiva.
•Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 4 giugno 2018 n. 14192
Licenziamento disciplinare - Pluralità di addebiti - Sussistenza di uno solo dei fatti contestati - Legittimità.
Qualora il licenziamento sia intimato per giusta causa, consistente non in un fatto singolo ma in una pluralità di fatti, ciascuno di essi costituisce autonomamente una base idonea per giustificare la sanzione, a meno che colui che ne abbia interesse non provi che solo presi in considerazione congiuntamente, per la loro gravità complessiva, essi sono tali da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro. Ne consegue che, salvo questo specifico caso, ove nel giudizio di merito emerga l'infondatezza di uno o più degli addebiti contestati, gli addebiti residui conservano la loro astratta idoneità a giustificare il licenziamento.
•Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 28 luglio 2017 n. 18836