Civile

Liquidazione giudiziale di diritti ed onorari di avvocato in somme inferiori a quelle domandate nella notula

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a cura della Redazione Lex 24

Spese giudiziali civili - Diritti ed onorari di avvocato - Liquidazione in misura inferiore a quella richiesta nella notula di parte – Motivazione - Insindacabile in cassazione.
In tema di liquidazione delle spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa, la determinazione degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità.
• Corte cassazione, sezione I, sentenza 9 ottobre 2015 n. 20289

Spese giudiziali civili - Nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa - Liquidazione da parte del giudice – Necessità di un'adeguata motivazione della riduzione o dell'eliminazione di voci.
In tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata.
• Corte cassazione, sezione VI - 2, ordinanza 30 marzo 2011 n. 7293

Spese giudiziali civili - Liquidazione diritti e onorari di avvocato in misura inferiore a quella richiesta nella notula di parte - Motivazione - Necessità - Esclusione - Liquidazione in misura inferiore ai minimi o superiore ai massimi o con manifesta sproporzione – Necessità di redigere adeguata motivazione.
In tema di liquidazione delle spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa, il giudice del merito non è tenuto a motivare circa la “diminuzione o riduzione di voci” tariffarie tutte le volte, e per il solo fatto, che liquidi i diritti e/o gli onorari di avvocato in somme inferiori a quelle domandate nella notula, fermo il dovere di non determinarli in misura inferiore ai limiti minimi (o superiore a quelli massimi) indicati nelle tabelle in relazione al valore della controversia, salvo che sussista manifesta sproporzione e che la parte che vi abbia interesse esibisca il parere del competente consiglio dell'ordine.
• Corte cassazione, sezione III, sentenza 24 ottobre 2007 n. 22347

Spese giudiziali civili - Nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa - Liquidazione globale in misura inferiore - Necessità di motivare sulle singole voci escluse o ridotte.
In tema di liquidazione delle spese, qualora la parte abbia presentato nota specifica con l'indicazione delle spese vive sostenute e dei diritti ed onorari spettanti, il giudice non può procedere ad una liquidazione globale al di sotto delle somme richieste, ma è tenuto ad indicare dettagliatamente le singole voci che riduce, perchè chieste in misura eccessiva, o che elimina, perchè non dovute, in modo da consentire l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe in relazione all'inderogabilità dei minimi.
• Corte cassazione, sezione III, sentenza 8 febbraio 2007 n. 2748

Spese giudiziali civili - Presentazione di una nota specifica - Globale determinazione giudiziale dei diritti e degli onorari in misura inferiore a quella indicata in nota - Ricorso per cassazione avverso la liquidazione - Denuncia dell'avvenuta violazione del principio di inderogabilità della tariffa - Specifica ed analitica indicazione delle voci e degli importi spettanti - Necessità - Onere a carico del ricorrente.
In tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione della eliminazione o della riduzione di voci eventualmente operata, al fine di consentire l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione alla inderogabilità dei relativi minimi. Tuttavia, al fine di consentire al giudice di legittimità di verificare la corretta liquidazione delle spese processuali, il ricorrente non può limitarsi alla denuncia dell'avvenuta violazione del principio di inderogabilità, ma ha l'onere della specifica ed analitica indicazione delle voci e degli importi spettantigli.
• Corte cassazione, sezione III, sentenza 19 aprile 2006 n. 9082

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