Lo sfregio permanente va valutato dal giudice e sussiste se l'alterazione del volto genera ilarità o sgradevolezza
Non è necessario che il danno fisico raggiunga il più grave grado della ripugnanza nell'osservatore comune
L'accertamento in giudizio della sussistenza dello sfregio permanente che aggrava il reato di lesioni personali è oggetto della valutazione del giudice di merito. Il quale dovrà, nell'affermarlo o nell'escluderlo, tenere però conto di quanto emerso dalla perizia disposta in giudizio. Infatti, il giudice può disattendere le valutazioni del perito, ma non può limitarsi a ignorarle sostituendo de plano il proprio convincimento.
Così la Corte di cassazione - con la sentenza n. 18894/2023 - ha annullato con rinvio la condanna del ricorrente affinché il giudice si confronti con l'esame peritale acquisito su sollecitazione del Pm dove affermava che le alterazioni dei tratti del volto subite dalla persona offesa non erano tali da invalidarne l'armonia fino a ingenerare una sensazione di ripugnanza nell'osservatore comune.
La Cassazione, spiega che in effetti la nozione di "sfregio permanente" non è integrata solo dall'attributo ripugnante, ma è sufficiente - affinché ricorra - che l'effetto visivo crei una reazione di ilarità o di sgradevolezza nelle relazioni personali. Senza bisogno che sia raggiunta la sensazione di ripugnanza da parte di un osservatore comune.
E, conclude la Cassazione penale, non è sufficiente a integrare l'effetto di sgradevolezza o ilarità qualsiasi alterazione dei tratti del volto. Per cui lo sfregio permenente non può essere desunto dalla mera presenza di un'alterazione che non raggiunga gli effetti illustrati nella comune percezione sociale.