Famiglia

Lo stato di abbandono che precede l'adozione piena non viene meno per la mera disponibilità di un parente

La Cassazione afferma che il bambino deve avere un rapporto significativo con il congiunto per evitare l'affidamento a terzi

di Camilla Insardà

L’ordinanza n.16983/2022 della Cassazione consente di riflettere sull’adozione legittimante e sul procedimento per la dichiarazione dello stato di abbandono del minore.

 

L’interesse superiore del minore e gli arresti della Suprema Corte

La pronuncia ha ribadito il carattere contenzioso della procedura ex articolo 9, e seguenti , della legge 184/1983, che a seguito delle modifiche apportate dalla legge 149/2001 prevede l’attribuzione del potere di iniziativa al Pm e maggiori garanzie difensive per i genitori, per i parenti e per il minore, quali l’obbligo di assistenza legale, il diritto di partecipare agli accertamenti e il diritto di audizione finalizzato all’adozione, revoca o modifica di provvedimenti provvisori.

Il superiore interesse del fanciullo, riconosciuto dalla legge nazionale e dalla Cedu, impone all’ordinamento di privilegiare la tutela dei legami familiari, favorendo l’applicazione di altri interventi di sostegno, volti al recupero delle funzioni genitoriali e parentali. 

L’istituto disciplinato dagli articoli 25 e seguenti della legge 184 richiede l’accertamento dello stato di abbandono, descritto dall’articolo 8 come mancanza di assistenza morale e materiale – non dovuta a forza maggiore transitoria – da parte di genitori o parenti tenuti a provvedervi.

Diversamente dall’adozione mite ex articolo 44, comma I, lettera d), caratterizzata da una situazione di semi-abbandono in cui si ritiene comunque opportuno mantenere un legame con la famiglia biologica, nonostante l’inidoneità genitoriale, l’adozione ex articolo 27 incide profondamente sul diritto del minore a crescere nel contesto familiare d’origine, determinando la dichiarazione d’abbandono la definitiva interruzione dei rapporti con esso.

 

L’estrema ratio dell’adozione legittimante

Richiamandosi alla consolidata giurisprudenza, la Cassazione ha confermato la natura di extrema ratio dell’adozione legittimante, dovendosi valutare, prima della sua applicazione, la funzione sostitutiva di altri familiari aventi rapporti significativi con il minore, disponibili ad accoglierlo e ad occuparsi di lui, previo accertamento della loro idoneità educativa.

Nel caso di specie, una donna ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando la nullità della sentenza d’appello confermante lo stato di abbandono della figlia dichiarato dal Tribunale per i Minorenni di Venezia, per violazione di una serie di norme ex legge 184/1983, in particolare per non aver considerato l’eventualità che fosse la zia a prendersi cura della piccola.

Dall’esame delle argomentazioni proposte, la Corte ha dedotto l’infondatezza dei motivi di impugnazione e ha quindi respinto il ricorso senza pronunciarsi sulle spese processuali.

Il Collegio si è concentrato sull’insussistenza di rapporti significativi tra la minore e la sorella della ricorrente, già intervenuta tardivamente nel giudizio precedente e rimasta inerte in sede di gravame sino alla formazione del giudicato sul punto, ad ulteriore dimostrazione del suo disinteresse nei confronti della piccola.

Con ordinanza del 25 maggio 2022 n. 16983, la Prima Sezione della Corte di Cassazione ha quindi giustamente osservato che la mera disponibilità di parenti entro il quarto grado a prestare cure e assistenza al minore non è sufficiente a escludere la situazione di abbandono e la conseguente declaratoria di adottabilità, dovendo altresì sussistere un legame significativo, caratterizzato da un rapporto psicologico e affettivo rilevante.

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