L’introduzione dell’istituto dell’amministrazione di sostegno mira a tutelare «le persone prive in tutto o in parte di autonomia nelle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente» ponendo dubbi sul perché non siano stati abrogati gli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione, di fatto esautorati nella loro forza applicativa. Problema interpretativo è stato anche quello sulla natura del procedimento: se “contenzioso” come quello per l’interdizione e l’inabilitazione o di “volontaria giurisdizione”
L’introduzione dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, a opera della legge 9 gennaio 2004 n. 6 ha aggiunto un nuovo Capo I al titolo XII del libro I del Codice civile al fine di tutelare «le persone prive in tutto o in parte di autonomia nelle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente» (articolo 1, della legge 9 gennaio 2004 n. 6), ponendo profondi problemi interpretativi del diritto vivente: rimane incomprensibile, infatti, il motivo per il quale...