Rassegne di Giurisprudenza

Locazione: l'improvvisa richiesta del canone da parte del locatore se l'inerzia dura da anni è un abuso del diritto

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a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Contratto di locazione - Uso abitativo - Canoni di locazione - Abuso del diritto - Inerzia del locatore durata da anni – Pagamento del corrispettivo - Rispetto degli obblighi di buona fede nei rapporti ad esecuzione continuata - Limiti
In un contratto di locazione di immobile ad uso abitativo l'assoluta inerzia del locatore nell'escutere il conduttore per ottenerne il pagamento del corrispettivo, protrattasi per un periodo di tempo considerevole in rapporto alla durata del contratto, e suffragata da elementi circostanziali oggettivamente idonei a ingenerare nel conduttore un affidamento nella remissione del diritto di credito da parte del locatore per facta concludentia, l'improvvisa richiesta di pagamento integrale costituisce un esercizio abusivo del diritto.
Corte di Cassazione, Civile, Sezione 3, Sentenza del 14.6.2021, n. 16743

Contratti in genere - Effetti del contratto - Esecuzione di buona fede - Clausola generale di buona fede nell'esecuzione del contratto - Fondamento - Contenuto - Autonomo dovere giuridico a carico delle parti - Conseguenze - Fattispecie
La buona fede nell'esecuzione del contratto si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere extracontrattuale del "neminem laedere", trovando tale impegno solidaristico il suo limite precipuo unicamente nell'interesse proprio del soggetto, tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell'interesse della controparte, nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico. (Nella fattispecie, la S.C., in accoglimento di un ricorso per revocazione, ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza di appello resa in un giudizio di opposizione all'esecuzione, ritenendo legittimo il comportamento di un condominio che, dopo aver richiesto con precetto una somma accertata come giudizialmente dovuta da un condomino, si era rifiutato di ricevere un adempimento parziale e aveva successivamente proceduto, trascorso un congruo lasso di tempo, all'esecuzione individuale solo dopo aver reiteratamente e inutilmente sollecitato il debitore alla corresponsione anche dell'importo residuo, dovuto per gli accessori di cui avesse fornito puntuale conteggio).
Corte di Cassazione, Civile, Sezione 3, Sentenza del 4.5.2009, n. 10182

Contratto in genere, atto e negozio giuridico - Inadempimento - Ritardo nell'esercizio del diritto - Conseguenze
Il semplice ritardo nell'esercizio del diritto, per quanto imputabile al titolare dello stesso e tale da generare nel debitore un ragionevole affidamento che il diritto non verrà più esercitato, non comporta una violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto e non può costituire motivo per negare la tutela giudiziaria del diritto, salvo che tale ritardo sia la conseguenza di un'inequivoca rinuncia.
Corte di Cassazione, Civile, Sez. 3, sentenza del 15 marzo 2004, n. 5240

Obbligazioni in genere - Contratti in genere - Effetti del contratto - Esecuzione di buona fede - Clausola generale di buona fede nell'esecuzione - Contenuto - Ritardo nell'esercizio del diritto - Violazione della buona fede - Esclusione - Limiti
La clausola generale di buona fede nell'esecuzione del contratto impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali e da quanto espressamente stabilito da singole norme di legge; in virtù di tale principio ciascuna parte è tenuta da un lato ad adeguare il proprio comportamento in modo da salvaguardare l'utilità della controparte, e, dall'altro, a tollerare anche l'inadempimento della controparte che non pregiudichi in modo apprezzabile il proprio interesse. Ad un tale riguardo il semplice ritardo di una parte nell'esercizio di un diritto (nel caso di specie, diritto di agire per far valere l'inadempimento della controparte) può dar luogo ad una violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto soltanto se, non rispondendo esso ad alcun interesse del suo titolare, correlato ai limiti e alle finalità del contratto, si traduca in un danno per la controparte.
Corte di Cassazione, Civile, Sez. 3, sentenza del 15 marzo 2004, n. 5240

Contratti - Clausola generale di buona fede e correttezza - Piano del singolo rapporto obbligatorio
La clausola generale di buona fede e correttezza e` operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio (art. 1175 cod. civ.), quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti all'esecuzione di un contratto (art. 1375 cod. civ.), specificandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte e ponendosi come limite di ogni situazione, attiva o passiva, negozialmente attribuita, determinando cosi` integrativamente il contenuto e gli effetti del contratto. (Nella specie, la ditta mandante, ricevuto un ordine di rilevante importo acquisito da un agente sulla base di una lunga attivita` promozionale, aveva accelerato la pur prevista conclusione di un contratto di esclusiva con un altro soggetto - a cui era collegata la possibile cessazione del rapporto di agenzia - e, nel quadro di un comportamento elusivo nei confronti dell'agente, aveva invitato l'acquirente a reiterare l'ordine tramite il nuovo concessionario; il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva riconosciuto il diritto dell'agente alla provvigione sulla base del riportato principio e di quello secondo cui l'agente ha diritto alla provvigione anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente).
Corte di Cassazione, Civile, Sez. 1, sentenza dell'8 febbraio 1999, n. 1078