Ma la legge richiede sempre il confronto
Nel caso di indagini finanziarie i giudici di legittimità, con un orientamento ormai univoco, ritengono che spetti al contribuente fornire la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni evidenziate in dichiarazioni.
Il contraddittorio rappresenta quindi la prima fase necessaria per determinare “insieme” al contribuente ciò che potrebbe non essere giustificato, prima dell’eventuale emissione di un accertamento .
La parola dei giudici...
I giudici di legittimità hanno però, anche di recente, escluso l’obbligo del contraddittorio preventivo. La Corte di cassazione (ordinanza 25911/2017), ha infatti precisato che le presunzioni derivanti dagli accertamenti bancari, sono di tipo legale poiché consentono all’amministrazione di considerare i movimenti rinvenuti quali operazioni imponibili, salva prova contraria del contribuente.
La legittimità di tali presunzioni non è pertanto subordinata all’ instaurazione del contraddittorio, poiché si tratta di una mera facoltà e non di un obbligo. Per gli accertamenti fondati sulle indagini bancarie il confronto preventivo non è quindi necessario.
...e quella delle norme
Tuttavia sia l’articolo 32 del Dpr 600/73 (per le imposte sui redditi) che il 51 del Dpr 633/72 (per l’Iva) prevedono che i dati e le informazioni sulle operazioni acquisite durante le indagini finanziarie, siano posti a base delle rettifiche e degli accertamenti se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine. Alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi a base di rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non indica il beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito di rapporti od operazioni superiori a mille euro al giorno e, comunque, a 5mila euro al mese. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia del verbale.
Nonostante quanto affermato dall’ordinanza 25911, è evidente dalla lettura della norma che - affinché possano scattare le presunzioni di maggior ricavi/compensi e reddito - occorre un preventivo confronto con il contribuente, il quale dovrà fornire determinate indicazioni ai verificatori circa le movimentazioni bancarie da approfondire. Quindi la presunzione opererà in assenza di tali giustificazioni/indicazioni o se verranno ritenute insoddisfacenti.
In conclusione, non sembrerebbe sussistere alcun dubbio sul fatto che si tratta di un’attività in cui il contraddittorio è normativamente previsto: perciò, seguendo i dettami delle Sezioni unite (24823/2015), l’assenza del contraddittorio preventivo implicherebbe la nullità dell’atto. A questo punto c’è da sperare che l’ordinanza 25911 sia presto rettificata con ulteriori interpretazioni.
Peraltro, va ricordato che se le indagini bancarie riguardano una rettifica anche ai fini dell’Iva, l’accertamento emesso senza preventivo contraddittorio è senz’altro illegittimo.