Magistrati onorari, le regole per la doppia copertura Inps e Cassa forense
Il decreto 22 gennaio 2024 del Ministero Lavoro è stato pubblicato sulla G.U. n. 54 del 5 marzo 2024
È stato pubblicato sulla G.U. n. 54 del 5 marzo scorso, il decreto 22 gennaio 2024 del Ministero Lavoro che regola la copertura previdenziale dei magistrati onorari del contingente ad esaurimento. Si tratta dei magistrati che esercitano le funzioni in via non esclusiva e che hanno titolo anche per l’iscrizione alla Cassa di previdenza forense.
Ai fini della tutela previdenziale, infatti, i magistrati onorari sono iscritti alla Gestione separata Inps. E la ripartizione degli oneri contributivi col Ministero della giustizia è regolata dal Dl 22 giugno 2023, n. 75.
Il decreto prevede che i magistrati onorari che abbiano titolo per l’iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense mantengono l’iscrizione presso l’istituto di previdenza dei legali. La Cassa dunque non sospenderà il professionista dai propri ruoli, “mantenendo attiva la posizione assicurativa in essere, che continuerà ad essere alimentata” con il “versamento delle contribuzioni soggettiva ed integrativa calcolate sul reddito professionale e sul volume di affari dichiarato ai fini Iva, o, ove previsto, il versamento delle contribuzioni soggettiva ed integrativa minime”.
Il magistrato onorario, viene precisato, non può ricevere prestazioni assistenziali per il medesimo titolo sia dalla gestione separata dell’Inps che dalla Cassa forense e quando ne faccia richiesta deve rilasciare una apposita dichiarazione in merito all’esclusività della prestazione a carico di un solo ente.