La storica disciplina sulle guarentigie della Magistratura stabilisce che i magistrati non possono essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni se non con il loro espresso consenso. Essi tuttavia possono, anche senza il loro consenso, essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, quando si trovino in uno dei casi di ‘incompatibilità' previsti dall'Ordinamento giudiziario o quando, per qualsiasi causa indipendente...

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