Rassegne di Giurisprudenza

Mancata esibizione della dichiarazione dei redditi da parte dell'ex coniuge che richiede l'assegno

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a cura della Redazione Diritto

Separazione e divorzio - Assegno divorzile - Mancata presentazione dichiarazione dei redditi - Conseguenze - Disparità economica - Obbligo di motivazione da parte del giudice
La mancata esibizione delle dichiarazioni reddituali da parte del coniuge richiedente l'assegno non si traduce nella presunzione dell'insussistenza delle condizioni per ottenere l'assegno né tantomeno nella presunzione della percezione di un reddito equivalente a quello del coniuge debitore. Difatti, il giudice ha il dovere di motivare, anche sulla base di elementi presuntivi, sull'esistenza della disparità di redditi, di patrimoni e dell'effettivo tenore di vita, elencando una serie di fatti che nella loro valutazione complessiva consentivano di accertare il requisito della disparità di situazione economica e dell'assenza di mezzi adeguati dell'ex moglie e della sua impossibilità a procurarseli.".
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, Ordinanza dell'11 novembre 2022, n. 33381

Divorzio - Assegno di divorzio - Presupposti - Fasi della verifica del giudice
Il giudice del divorzio nel caso di richiesta dell'assegno di cui alla L. 898 del 1970, art. 5, c.6, come sostituito dalla L. n. 74 del 1987deve verificare, nella fase dell'an debeatur, regolata dal principio dell'"autoresponsabilita' economica" di ciascuno degli ex coniugi quali "persone singole, se la domanda dell'ex coniuge richiedente soddisfa le condizioni di legge (mancanza di "mezzi adeguati" o, comunque, impossibilita' "di procurarseli per ragioni oggettive), con esclusivo riferimento all'"indipendenza o autosufficienza economica" dello stesso, desunta dai principali "indici" - salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie - del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu "imposti" e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), delle capacita' e possibilita' effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'eta', al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilita' di una casa di abitazione. Per quanto riguarda la fase del quantum debeatur regolata dal principio della "solidarieta' economica" dell'ex coniuge obbligato alla prestazione dell'assegno nei confronti dell'altro in quanto "persona" economicamente piu' debole (articoli 2 e 23 Cost.), il cui oggetto e' costituito esclusivamente dalla determinazione dell'assegno, ed alla quale puo' accedersi soltanto all'esito positivo della prima fase, il giudice del divorzio deve tenere conto di tutti gli elementi indicati dalle disposizioni di legge; condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, e "valutare" tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno di divorzio.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, Sentenza del 10 maggio 2017, n. 11504

Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Assegno - In genere diritto condizionato all'assegno di divorzio - Giudizio bifasico - Necessità - Fase relativa all'"an debeatur" - Principio di autoresponsabilità economica - Fase relativa al "quantum debeatur" - Principio di solidarietà economica
Il diritto all'assegno di divorzio, di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 10 della l. n. 74 del 1987, è condizionato dal suo previo riconoscimento in base ad una verifica giudiziale che si articola necessariamente in due fasi, tra loro nettamente distinte e poste in ordine progressivo dalla norma (nel senso che alla seconda può accedersi solo all'esito della prima, ove conclusasi con il riconoscimento del diritto): una prima fase, concernente l'"an debeatur", informata al principio dell'autoresponsabilità economica di ciascuno dei coniugi quali "persone singole" ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall'accertamento volto al riconoscimento, o meno, del diritto all'assegno divorzile fatto valere dall'ex coniuge richiedente; una seconda fase, riguardante il "quantum debeatur", improntata al principio della solidarietà economica dell'ex coniuge obbligato alla prestazione dell'assegno nei confronti dell'altro quale persona economicamente più debole (artt. 2 e 23 Cost.), che investe soltanto la determinazione dell'importo dell'assegno stesso.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, Sentenza del 10 maggio 2017, n. 11504