Amministrativo

Mancato ottenimento di frequenze televisive, le condotte omissive delle imprese sono concausa del danno

Con la sentenza n. 4099 del 2022 la sesta sezione applica il principio, tratto dall'articolo 1227 del Cc, per cui in tema di risarcimento del danno il comportamento omissivo del danneggiato va valutato al fine di appurare se risulti idoneo a costituire causa esclusiva o si ponga quale mera concausa dell'evento lesivo. Si tratta di un'indagine da affrontare caso per caso

Il Consiglio di Stato chiude una lunga e annosa vicenda, in tema di mancato ottenimento di frequenze televisive, che ha visto coinvolti diversi attori - il ministero dello Sviluppo Economico, Europa Way Srl, Centro Europa 7 Srl , la Rai, Telelombardia Srl, La 9 Spa, e Rai Way Spa - riducendo la responsabilità risarcitoria delle amministrazioni coinvolte, a cagione del comportamento delle imprese danneggiate, quale concausa del danno lamentato. Con la sentenza n. 4099 del 2022 la sesta sezione applica il principio, tratto dall'articolo 1227 del Cc, per cui in tema di risarcimento del danno il comportamento omissivo del danneggiato va valutato al fine di appurare se risulti idoneo a costituire causa esclusiva o si ponga quale mera concausa dell'evento lesivo. Si tratta di un'indagine da affrontare caso per caso.

Le condotte omissive nel caso in esame
Nella fattispecie in esame le condotte omissive riconducibili in capo alle imprese danneggiate, se da un lato non hanno rilevanza tale da avere un'efficacia di elisione del nesso di casualità tra l'inadempimento dell'amministrazione e il danno, dall'altro lato si atteggiano quali concause dello stesso. Tali condotte omissive risultano rilevanti, sia perché violano obblighi tipici (come ad esempio la ritardata presentazione dei progetti radioelettrici relativi alle frequenze aggiuntive e la mancata attivazione dei relativi impianti nonostante l'intervenuta autorizzazione.), sia perché violano di regole di prudenza, imputabili in capo all'operatore di settore (mancato ricorso all'affitto di impianti di altri operatori).
Se in generale è vero che non ogni comportamento genericamente imprudente può essere fonte di responsabilità per il danneggiato, non può escludersi la rilevanza dello stesso come fattore concausale del danno, ogni qual volta il soggetto assuma un rischio che si pone ingiustificatamente sopra la soglia della normalità, e si caratterizza per essere un rischio anormale o anomalo.

La ratio sottesa alla norma generale dettata dal codice civile
Nell'affermare la riduzione del danno lamentato dalla mancata concreta delle frequenze televisive spettanti, il Consiglio di Stato svolge una articolata ricostruzione della ratio sottesa alla norma generale dettata dal codice civile ed utilizzabile anche nei rapporti amministrativi. Come noto l'articolo 1227, comma 1, del Cc, è una norma che disciplina la causalità tra condotta e danno, fissando un limite al principio della condicio sine qua non, per cui al danneggiante non può far carico quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile. Persegue la funzione di regolare, ai fini della causalità di fatto, l'efficienza causale del fatto colposo del soggetto leso, con conseguenze sulla determinazione dell'entità del risarcimento. Detta norma trova il suo inquadramento nel principio causalistico, secondo cui se tutto l'evento lesivo è conseguenza del comportamento colposo del danneggiato, il nesso di causalità risulta interrotto con le possibili cause precedenti, mentre se egli ha in parte dato causa al verificarsi dell'evento dannoso, la responsabilità dell'autore materiale va ridotta in proporzione.
In caso di questioni risarcitorie derivanti da rapporti fra pubblica amministrazione e privati, peraltro, i relativi comportamenti vanno inquadrati nell'ambito della procedimentalizzazione dell'attività amministrativa; al riguardo, come noto, l'ampliamento delle garanzie del privato ne ha comportato una parallela responsabilizzazione, derivante dalla possibilità di partecipare attivamente al procedimento amministrativo. Conseguentemente, dinanzi al rispetto formale degli oneri di garanzia in favore del privato, si può giungere alla conclusione (apparentemente paradossale) per cui la mancata attivazione di apporti partecipativi comporti quantomeno una riduzione del danno spettante al privato, pur dinanzi all'illegittimità dell'azione amministrativa.

Il quantum risarcitorio e i danni rilevanti
La sentenza fornisce anche ulteriori approfondimenti in termini di dettaglio, circa il quantum risarcitorio. Si precisa in proposito che l'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce un debito, non di valuta, ma di valore, sicché va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e degli interessi compensativi, questi ultimi da liquidare applicando al capitale rivalutato anno per anno un saggio individuato in via equitativa, in quello di riferimento per gli interessi legali con decorrenza dal momento dell'insorgenza del rapporto e fino all'adempimento.
Ancora in termini di individuazione dei danni rilevanti, la sentenza richiama la distinzione civilistica fra danni da perdita di chance e da lucro cessante: il primo è alternativo rispetto al danno da lucro cessante futuro da perdita del reddito in quanto o il danneggiato dimostra di avere perduto un reddito che verosimilmente avrebbe realizzato, ed allora gli spetterà il risarcimento del lucro cessante, ovvero il danneggiato non dà quella prova, ed allora gli può spettare il risarcimento del danno da perdita di chance (Cass. Sez. III, 13.10.2016 n. 20630). Peraltro, per i giudici amministrativi in entrambi i casi il giudizio è svolto in termini di verosimiglianza o di probabilità e la liquidazione del danno può quindi essere equitativa, ossia può avvenire valutando, dopo aver effettuato la disamina analitica delle evidenze acquisite, sinteticamente il pregiudizio subito. In tale contesto, viene ritenuto possibile, oltre all'applicazione della riduzione ex art. 1227 cit., ricorrere sinteticamente alla valutazione equitativa; in termini applicativi, nel caso di specie si viene a tenere conto dei fattori di specifica rischiosità dell'attività imprenditoriale televisiva, con conseguente ulteriore riduzione.

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