Penale

Mandato d’arresto Ue al test della Consulta

Manca un esplicito motivo di rifiuto nel caso la consegna della persona interessata ne possa verosimilmente compromettere l’equilibrio psicofisico

di Giovanni Negri

La disciplina italiana sul mandato d’arresto Ue non tutela a sufficienza il diritto alla salute. Non prevede infatti un esplicito motivo di rifiuto nel caso la consegna della persona interessata ne possa verosimilmente compromettere l’equilibrio psicofisico. Per queste ragioni la Corte d’appello di Milano ha rinviato alla Corte costituzionale la legge n. 69 del 2005, con la quale è stata recepita nel nostro ordinamento penale la decisione quadro sul mandato d’arresto europeo nella parte in cui non prevede tra i motivi di rifiuto, (ma solo eventualmente di sospensione) le ragioni di salute croniche e di durata indeterminabile con gravi conseguenze per la persona oggetto della domanda di consegna.

Nel caso approdato alla V sezione infatti (richiesta di consegna avanzata dalla Croazia nei confronti di una persona con gravi disturbi psichici accusata da traffico e spaccio di stupefacenti), al di là delle eventuali condizioni “inumane o degradanti” cui la persona interessata potrebbe essere sottoposta, la tutela della salute psichica verrebbe danneggiata o messa in serio pericolo dalla stessa attivazione del procedimento di consegna: la peculiarità della malattia psichiatrica, l’interruzione del rapporto terapeutico con il medico che lo ha in cura, lo sradicamento anche solo temporaneo dalla famiglia, «sono tutti elementi che, come attestato dalla perizia svolta su incarico di questa Corte renderebbero molto concreto il pericolo suicidiario».

Il sistema previsto dalla legge n. 69, centrato “solo” sulla possibilità di sospensione, appare irragionevole alla Corte d’appello sotto una pluralità di profili: l’eventualità di una sospensione della consegna successiva alla pronuncia favorevole alla consegna medesima, «sottrae alla fase giurisdizionale la valutazione circa l’analisi di un’eventuale lesione al diritto fondamentale della salute quale motivo che consenta di rifiutare la consegna; rimette alla fase esecutiva (eventuale) la verifica - con atto peraltro non impugnabile -, della sussistenza di gravi ragioni di salute consentendo la sospensione del procedimento; sospensione del procedimento che tuttavia avrebbe, nel caso che ci occupa, una durata indeterminabile».

Ancora, il regime della sola sospensione si porrebbe poi in contrasto anche co in principi del giusto processo, perché, nel caso di malattie croniche o comunque non risolvibili in tempi anche solo medi, espone il procedimento penale a una sostanziale paralisi.

Inoltre, sia pure comprensibile in termine di maggiore affidamento tra gli Stati dell’Unione europea, l’assenza del rifiuto per tutela della salute, in Italia ma anche nella decisione quadro, introduce un elemento di diversità rispetto al regime giuridico dell’estradizione, valido tra Paesi non appartenenti alla Ue, dove invece questo motivo è espressamente stabilito.

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