Con la sentenza del 3 settembre 2026, causa C-60/25 (Livronsa), la Seconda Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione europea ha risposto (forse definitivamente) a una delle questioni più controverse del contenzioso bancario europeo degli ultimi anni e cioè se le decisioni EIRD della Commissione europea che hanno accertato la manipolazione del tasso Euribor nel settore dei prodotti derivati su tassi di interesse espressi in euro comportino la nullità automatica delle clausole contenute in contratti di mutuo che a tale parametro facciano riferimento, a prescindere dal mercato interessato. La risposta è negativa, e le ricadute sono destinate ad incidere non solo sui contratti di mutuo fondiario, ma sull’intera gamma di rapporti giuridici — leasing finanziario, finanziamenti a tasso variabile, contratti di conto corrente — che rinviano all’Euribor come parametro di determinazione degli interessi.
Cos’è l’Euribor
L’Euribor (Euro Inter Bank Offered Rate) è il tasso al quale possono essere offerti i depositi interbancari a termine da un primario istituto bancario a un altro nell’Eurozona, calcolato alle 11.00 del mattino. L’Euribor è calcolato dall’Agente per il Calcolo (ad oggi, la Global Rate Set System Ltd) in base alle valutazioni proposte dalle banche e in conformità alla procedura descritta nel sito internet della European Money Market Institute (EMMI).
Le decisioni della Commissione Europea
Il 4 dicembre 2013 e il 7 dicembre 2016 la Commissione europea ha adottato, rispettivamente, le decisioni C(2013) 8512 final e C(2016) 8530 final (caso AT.39914 — Euro Interest Rate Derivatives- EIRD), con le quali ha concluso che le banche coinvolte avevano commesso una violazione unica e continuata dell’art. 101 TFUE, nel corso di periodi individuali compresi tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008, nel settore dei prodotti derivati su tassi di interesse espressi in euro, consistita in accordi e/o pratiche concordate aventi lo scopo di falsare il corso normale delle componenti dei prezzi in tale settore, connessi segnatamente al tasso Euribor.
Le successive pronunce della Cassazione
A distanza di quasi sette anni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea della decisione della Commissione europea del 4 dicembre 2013, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 34889 del 13 dicembre 2023, ha attribuito alla decisione della Commissione del 2013 valore di "prova privilegiata", a supporto della domanda di declaratoria di nullità dei tassi "manipolati" e alla rideterminazione degli interessi dovuti durante il periodo di manipolazione dell’Euribor; in tal modo l’ordinanza della Cassazione ha esteso gli effetti del divieto di pratiche anticoncorrenziali a "qualsiasi contratto o negozio a valle che costituisca applicazione delle intese illecite concluse a monte", e ciò "a prescindere dal fatto che all’intesa illecita avesse o meno partecipato" la banca concedente. Tuttavia, con la sentenza n. 12007 del 3 maggio 2024, la Terza Sezione della Cassazione, a seguito di una più adeguata disamina, ha chiarito che la clausola Euribor non può dirsi di per sé nulla in generale, e che l’onere di provare l’alterazione concreta del parametro in relazione allo specifico contratto resta a carico del mutuatario.
Con l’ordinanza interlocutoria n. 19900/2024, la Prima Sezione della Cassazione ha disposto la trasmissione del fascicolo alle Sezioni Unite, ponendo due quesiti fondamentali: se il contratto di mutuo contenente la clausola Euribor costituisca un negozio "a valle" rispetto all’intesa restrittiva accertata dalla Commissione con le decisioni EIRD, e se l’alterazione dell’Euribor rappresenti una causa di nullità della clausola Euribor per indeterminabilità dell’oggetto. Le Sezioni Unite hanno sospeso la propria decisione in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia, ora intervenuta.
Il caso
Il rinvio pregiudiziale era stato sollevato dalla Corte d’appello di Cagliari nell’ambito di una controversia relativa a un contratto di mutuo fondiario stipulato il 15 dicembre 2005, con tasso variabile indicizzato all’Euribor a sei mesi. Il mutuatario ne contestava la validità deducendo la nullità della clausola di indicizzazione al tasso Euribor. Il giudice del rinvio, rilevando il contrasto tra i due orientamenti della Cassazione, sospendeva il procedimento rimettendo alla CGUE la questione se, “in sostanza, l’articolo 101, paragrafo 2, TFUE e l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 debbano essere interpretati nel senso che la decisione con la quale la Commissione ha accertato l’esistenza di un’intesa vietata dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e ha constatato la manipolazione di un tasso di interesse di riferimento su un mercato specifico, da un lato, comporta la nullità di pieno diritto di qualsiasi clausola di un contratto che faccia riferimento a tale tasso di interesse, indipendentemente dal mercato interessato e dai soggetti coinvolti in tale intesa e, dall’altro, deve, quanto meno, essere presa in considerazione dai giudici nazionali chiamati a statuire sulla validità di una clausola siffatta” (par. 33).
Il contesto normativo
Prima di rispondere nel merito, la Corte ricostruisce il quadro normativo rilevante. Sul piano del diritto dell’Unione, l’art. 101, par. 1, TFUE vieta gli accordi e le pratiche concordate aventi per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza; il par. 2 sancisce che gli accordi vietati sono nulli di pieno diritto. L’art. 16, par. 1, del Regolamento n. 1/2003 prescrive che le giurisdizioni nazionali non possono adottare decisioni in contrasto con quelle della Commissione. Sul piano del diritto nazionale, il quadro è completato dagli artt. 1346 e 1418 c.c. — sul requisito di determinabilità dell’oggetto del contratto e sulle cause di nullità — e dall’art. 2 della legge n. 287/1990, che vieta le intese restrittive della concorrenza e ne sancisce la nullità ad ogni effetto. Su questi fondamenti si era articolata la domanda dei mutuatari: la manipolazione dell’Euribor avrebbe reso l’oggetto della clausola indeterminabile, e le decisioni della Commissione avrebbero dovuto vincolare il giudice nazionale a dichiararne la nullità ai sensi del Regolamento n. 1/2003.
La soluzione della CGUE
La risposta della CGUE è netta su entrambi i versanti della questione. Quanto alla nullità ex art. 101, par. 2, TFUE, la Corte stabilisce che "la nullità di pieno diritto, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 2, TFUE, di un accordo contrario all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e oggetto di una decisione della Commissione non può comportare la nullità delle clausole di un contratto che sia stato concluso da soggetti terzi rispetto alle imprese che hanno partecipato all’accordo suddetto e che riguardi un prodotto proprio di un mercato distinto da quello identificato dalla Commissione come pertinente" (par. 37). Le conseguenze per gli altri elementi dell’accordo o per i contratti di soggetti terzi non rientrano nella sfera di applicazione del diritto dell’Unione, e spetta ai giudici nazionali valutarle secondo il proprio diritto interno.
Quanto al vincolo procedurale ex art. 16, par. 1, del Regolamento n. 1/2003, le decisioni della Commissione vincolano i giudici nazionali soltanto “nei limiti riguardanti la natura nonché la portata sostanziale, personale, temporale e territoriale dell’infrazione che sono state constatate nella decisione stessa" (par. 42). Date tali circostanze, la Corte conclude che "non si può inferire dall’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 che, tenuto conto delle decisioni EIRD, il giudice investito di una domanda diretta a far dichiarare la nullità di una clausola di un contratto di mutuo come quella di cui al procedimento principale sia tenuto a concludere per l’invalidità di tale clausola sulla base della disposizione suddetta” (par. 45).
Il principio di diritto è quindi formulato dalla Corte in modo unitario: l’articolo 101, paragrafo 2, TFUE e l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 "devono essere interpretati nel senso che la decisione mediante la quale la Commissione ha accertato l’esistenza di un’intesa vietata dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE ed ha constatato la manipolazione di un tasso d’interesse di riferimento su un mercato specifico, da un lato, non comporta la nullità di pieno diritto di qualsiasi clausola di un contratto facente riferimento a tale tasso di interesse qualora tale contratto rientri in un mercato distinto e le parti di detto contratto non abbiano partecipato all’intesa e, dall’altro, deve essere presa in considerazione da un giudice nazionale chiamato a pronunciarsi sulla validità di una clausola siffatta soltanto nei limiti riguardanti la natura nonché la portata sostanziale, personale, temporale e territoriale dell’infrazione constatate nella decisione di cui sopra, cosicché, qualora detta clausola non sia un elemento costitutivo di tale infrazione e il contratto in cui essa si inserisce non sia stato concluso per attuare o dare effetto al comportamento anticoncorrenziale oggetto di detta decisione, il quale afferisce ad un mercato distinto da quello in cui rientra tale contratto, la decisione in parola non può condurre all’invalidità di una clausola siffatta" (par. 46).
Viene così definitivamente preclusa, su base europea, l’applicazione della dottrina del “contratto a valle” nel modo in cui era stata enunciata dall’ordinanza n. 34889/2023 della Cassazione. La clausola di un mutuo fondiario che si limita a rinviare all’Euribor come parametro non è un elemento costitutivo dell’infrazione EIRD, né il contratto è stato concluso per implementarla. D’altronde, la stessa Commissione europea, nelle proprie memorie nel procedimento pregiudiziale, aveva chiarito che i contratti di mutuo meramente collegati all’Euribor non costituiscono una specifica attuazione della condotta anticoncorrenziale sanzionata, sottolineando che l’interpretazione dell’art. 101, par. 2, TFUE non può essere estesa a situazioni che non sono esse stesse contrarie all’art. 101, par. 1, TFUE, anche in considerazione della particolare gravità della sanzione della nullità radicale.
I limiti probatori delle decisioni della Commissione
La Corte, richiamando espressamente le Conclusioni dell’Avvocata Generale Medina (paragrafi 32 e 33), osserva che la manipolazione del tasso Euribor constatata nelle decisioni "deve ritenersi dimostrata, per quanto riguarda il mercato dei prodotti derivati su tassi di interesse espressi in euro". Per contro, "poiché l’infrazione di cui trattasi in tali decisioni è stata qualificata come restrizione della concorrenza per oggetto, i comportamenti considerati dalla Commissione contrari all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE non consentono, di per sé soli, di concludere che vi siano stati effetti precisi sul livello del tasso summenzionato". Inoltre, dette decisioni "riguardano il solo mercato dei prodotti derivati su tassi di interesse espressi in euro, distinto da quello in cui rientra il contratto di cui trattasi nel procedimento principale" (par. 44 della sentenza).
Convergenza con la Cassazione e scenari futuri
La sentenza Livronsa appare coerente con i principi enunciati dalla sentenza n. 12007/2024 della Terza Sezione Civile della Cassazione: entrambe negano la nullità automatica e pongono l’onere della prova integralmente a carico del soggetto che invochi l’invalidità della clausola.
La pronuncia delle Sezioni Unite, che dovrà implementare i principi di Lussemburgo in forza del primato del diritto dell’Unione, consentirà auspicabilmente di chiudere il capitolo anche a livello italiano, con conseguente stabilizzazione dell’intero contenzioso pendente.
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*Avv. Fabio Guastadisegni (Partner) e Vito Catalani (Senior Associate) - Clifford Chance


