L’Organismo Congressuale Forense boccia la stretta sul patrocinio a spese dello Stato contenuta nell’art.135 commi 5-9 del DDL Bilancio 2027-2029 e ne chiede lo stralcio immediato. Per OCF è prima di tutto una questione di metodo: norme che incidono sul diritto di difesa vengono inserite tra i tagli di spesa, fuori dal confronto con le Commissioni Giustizia e l’Avvocatura. Il gratuito patrocinio è attuazione dell’art.24 Cost., non un costo da comprimere.
Tre le criticità sottolineate dall’Ocf figurano: 1) obbligo di anticipare la strategia difensiva per ottenere un difensore anche ne penale; 2) cancellazione dell’unico rimedio contro il diniego del COA, che diventa definitivo; 3) nuovi requisiti di corsi qualificati senza regole e ipotesi ISEE (che considera patrimonio e famiglia) che rischia di escludere chi oggi è ammesso con 13.659 euro. “Si colpisce l’accesso, non l’abuso”, si legge in una nota dell’Organismo forense. “I colleghi - prosegue - aspettano mesi per pagamenti già decurtati, ma la manovra non accelera le liquidazioni e taglia le risorse per la giustizia”.
Infine, l’OCF richiama la propria proposta del 24 settembre 2026 sull’art. 170 TU per fissare a 30 giorni dalla comunicazione di cancelleria il termine di opposizione ai decreti di pagamento: “norma di civiltà giuridica”.
Anche l’Osservatorio Patrocinio a Spese dello Stato dell’Unione delle Camere Penali Italiane sottolinea la necessità di rivedere la norma, “evitando che esigenze di contenimento della spesa si traducano in una compressione dell’accesso alla giustizia per i soggetti non abbienti”.
In particolare, per i penalisti, l’obbligo di illustrare le ragioni a fondamento della pretesa o della difesa rischierebbe di subordinare l’assistenza legale gratuita a una preventiva giustificazione delle ragioni difensive, con un’indebita anticipazione di elementi della strategia processuale, in contrasto con le garanzie riconosciute dagli articoli 24 e 111 della Costituzione e con la tutela del rapporto fiduciario tra assistito e difensore.
Un secondo profilo critico riguarda i requisiti richiesti agli avvocati. Il Ddl introduce l’obbligo di dimostrare la partecipazione a corsi di aggiornamento «altamente qualificati per specifiche materie», senza tuttavia precisare quali siano le discipline interessate né come il nuovo requisito debba coordinarsi con gli obblighi formativi già previsti dalla legge professionale e dai regolamenti del Consiglio nazionale forense.
Ulteriori perplessità riguardano il tavolo tecnico previsto dal comma 9 dell’articolo 135, chiamato a individuare misure per razionalizzare la spesa. L’eventuale introduzione dell’ISEE, osservano, richiederebbe una revisione complessiva della disciplina vigente, oggi fondata sulla dichiarazione reddituale dell’interessato con valore autocertificativo. L’imposizione di nuovi oneri documentali, senza adeguate deroghe per le situazioni di impossibilità probatoria o particolare vulnerabilità, potrebbe infatti rendere più difficile, se non impossibile, l’accesso al patrocinio proprio per le persone maggiormente bisognose di tutela.
Da qui la richiesta dell’UCPI di modificare le disposizioni durante l’esame parlamentare, affinché la razionalizzazione della spesa non si traduca in una riduzione dell’effettività del diritto di difesa e dell’accesso alla giustizia.
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Articolo 135 (Norme di revisione e di razionalizzazione della spesa)
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8. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 78, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L’istanza è sottoscritta dall’interessato a pena di inammissibilità e la firma è autenticata dal difensore. Nelle cause in cui la parte può stare in giudizio personalmente l’istanza può essere autenticata anche con le modalità di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»; b) all’articolo 79, comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente: «a-bis) l’illustrazione delle ragioni poste a fondamento della pretesa o della difesa e della ammissibilità processuale della domanda;»; c) all’articolo 81, comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente: «a-bis) formazione mediante attestata partecipazione a corsi di aggiornamento altamente qualificati per specifiche materie;»; d) l’articolo 126 è sostituito dal seguente: «Art. 126. (Ammissione anticipata da parte del consiglio dell’ordine degli avvocati) – 1. Il consiglio dell’ordine degli avvocati provvede nei dieci giorni successivi a quello in cui l’istanza di ammissione è stata presentata o è pervenuta. 1-bis. L’istanza è accolta se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva di certificazione, ricorrono le condizioni di cui all’articolo 76 e se le pretese che l’interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate. La verifica della non manifesta infondatezza comprende la valutazione del rispetto dei termini quando previsti dalla legge ai fini della ammissibilità dell’atto difensivo. 1-ter. L’ammissione al beneficio è in via anticipata e provvisoria.».
9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è istituito un tavolo tecnico per l’individuazione di misure volte a razionalizzare la spesa pubblica conseguente all’ammissione al patrocinio a carico dello Stato, individuando gli strumenti tecnici necessari a introdurre l’Indicatore della situazione economica equivalente quale parametro per l’accesso al beneficio, a semplificare le relative procedure, ad assicurare controlli efficaci e rafforzare gli strumenti di prevenzione degli abusi e a individuare le eventuali modifiche normative a tali fini necessarie. Per la partecipazione al tavolo tecnico non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

