Mediazione civile, l’iscrizione ipotecaria a garanzia del credito non è agevolabile fiscalmente
Secondo il Fisco, Interpello 3/2025, l’iscrizione concerne la diversa fase dell’esecuzione dell’accordo e dunque sconta il prelievo del 2%
L’iscrizione di una ipoteca giudiziale per garantire un credito accertato all’esito di un procedimento di mediazione non gode delle relative agevolazioni fiscali attendendo ad una fase diversa, e cioè all’esecuzione di un accordo che è stato già concluso. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate con l’interpello n. 13 del 2025 optando per una soluzione restrittiva che prevede il prelievo del 2%.
I debitori, dopo aver riconosciuto nell’ambito di un procedimento di mediazione, di dovere circa 20mila euro al soggetto istante, avevano dedotto di non poter pagare subito la somma indicata nell’accordo in quanto attualmente sprovvisti di denaro ma si erano impegnati a farlo quanto prima e comunque non oltre il termine di 5 anni. A questo punto il creditore si è determinato ad iscrivere un’ipoteca giudiziale a garanzia del proprio credito su un immobile in proprietà degli stessi debitori, utilizzando il titolo rappresentato dal verbale di accordo, come previsto dall’articolo 12 del Dlgs 4 marzo 2010, n. 28. Ed ha chiesto al Fisco se tale iscrizione ipotecaria, basata sul verbale di mediazione, goda, come tutti gli atti della mediazione, delle agevolazioni previste dall’articolo 17, co. 1 del Dlgs n. 28 del 2010.
Le Entrate, dopo una breve ricostruzione dell’istituto, hanno però fornito una risposta negativa. L’interpello ricorda che la Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 16 giugno 2020, n. 11617 ha precisato che «l’esenzione prevista dall’art. 17 cit., comma 2 si applica agli atti, documenti e provvedimenti del procedimento di mediazione, ovvero compresi nell’ambito dell’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, dovendo quindi ritenersi esenti da tassazione l’istanza di mediazione, i documenti allegati, l’adesione alla mediazione, le eventuali memorie delle parti, ‘i provvedimenti’ emanati dal mediatore e quindi la proposta di conciliazione, il verbale di conciliazione ed eventuali copie dello stesso, nonché la nomina e l’accettazione dell’incarico che l’Organismo di Conciliazione conferisce al mediatore».
«Se ne desume, pertanto – proseguiva la Suprema corte -, che l’applicazione del regime fiscale agevolato è limitata agli atti concernenti il procedimento di mediazione, considerato anche che il trattamento tributario agevolativo, avente natura eccezionale, è di stretta interpretazione ed insuscettibile di applicazione analogica;».
Come sopra evidenziato, argomenta l’Agenzia, va rilevato che il procedimento di mediazione termina nel momento in cui viene formato il relativo verbale. Questa circostanza “porta a ritenere che nell’ambito agevolativo … non possa essere ricompresa, ai fini delle imposte ipotecaria e catastale, l’iscrizione ipotecaria che l’Istante intende porre in essere al fine di garantire il proprio credito”. Tale iscrizione, di fatto – conclude l’interpello -, non appare posta in essere in dipendenza o al fine dello svolgimento dell’attività procedimentale, o comunque strumentale rispetto al procedimento di mediazione, in quanto attiene ad una fase successiva alla chiusura del procedimento, ovvero quella dell’esecuzione dell’accordo di mediazione”.