Civile

Mediazione civile: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

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di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) procedimento monitorio, giudizio di opposizione e parte onerata ad introdurre la procedura conciliativa; (ii) negoziazione assistita obbligatoria e natura del termine quindicinale per l'invito ad avviare la procedura conciliativa; (iii) mediazione obbligatoria, mancata partecipazione della parte costituitasi in giudizio e regime della sanzione pecuniaria; (iv) mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità della domanda e giudizio di appello; (v) mediazione obbligatoria, partecipazione delegata e caratteri della procura; (vi) mediazione obbligatoria, perimetro applicativo e procedure esecutive.

ADR – I PRINCIPI IN SINTESI

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Corte di Appello di Bari, Sezione II civile, sentenza 18 febbraio 2021, n. 287
Confermando la pronuncia di prime cure, la decisione della corte d'appello del foro pugliese consolida il principio, enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte per comporre il contrasto giurisprudenziale insorto sulla dibattuta questione (Sentenza n. 19596 del 2020), secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo alle controversie soggette a mediazione obbligatoria, l'onere di promuovere la procedura conciliativa è posto a carico della parte opposta, conseguendone, in caso di inottemperanza, la pronuncia di improcedibilità del giudizio e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA Tribunale di Alessandria, Sezione civile, sentenza 22 febbraio 2021, n. 154
La decisione afferma che, in sede di negoziazione assistita obbligatoria, ove il giudice conceda il termine ex articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 132/2014, per l'avvio della procedura, rinviando ad una successiva udienza per l'ulteriore prosecuzione del giudizio, la comunicazione dell'invito all'avvio della negoziazione assistita effettuata da parte dell'attore a tutte le controparti ben oltre il termine dei previsti quindici giorni, determina, in assenza di qualsiasi richiesta di proroga, la declaratoria di improcedibilità del giudizio.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Corte di Appello di Milano, Sezione IV civile, sentenza 4 marzo 2021, n. 712
La pronuncia afferma che lo speciale potere sanzionatorio accordato dal Dlgs n. 28 del 2010 al giudice, a fronte della diserzione dell'incontro programmato avanti all'organismo di mediazione da parte dei contendenti che si siano poi costituiti in giudizio, è un potere officioso il quale deve essere esercitato obbligatoriamente in presenza della condizione legittimante individuata dalla norma, cioè della mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Corte di Appello di Milano, Sezione IV civile, sentenza 5 marzo 2021, n. 722
La sentenza, aderendo ad una recente pronuncia della Suprema Corte, riafferma che nel procedimento di mediazione l'improcedibilità della domanda deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza; ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può sì disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso articolo 5, comma 1-bis del Dlgs n. 28 del 2010, in quanto in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del medesimo Dgs n. 28 del 2010.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Torino, Sezione I civile, sentenza 12 marzo 2021, n. 1252
Ribadendo un principio, già enunciato dal giudice di legittimità, la decisione specifica che, in sede di mediazione obbligatoria, allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione ed il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne formano oggetto.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Cassino, Sezione civile, sentenza 1° aprile 2021, n. 496
La decisione afferma che la mediazione non si applica alle procedure esecutive, in quanto in quest'ultime, volte all'attuazione coattiva di un diritto già accertato nel titolo, manca l'elemento della controversia, che può invece sorgere nei giudizi di cognizione che sull'esecuzione si innestano.

ADR – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Procedimento monitorio – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Parte onerata – Creditore opposto – Omesso esperimento del tentativo – Conseguenze – Improcedibilità della domanda monitoria e revoca del decreto ingiuntivo opposto. (Cpc, articoli 633, 645, 653; Dlgs n. 28/2010, articolo 5)
Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (Nel caso di specie, la corte territoriale, rigettando l'appello, ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata con la quale il tribunale aveva dichiarato improcedibile la domanda monitoria e revocato l'opposto decreto ingiuntivo in quanto la banca opposta, attore in senso sostanziale e sulla quale gravava il relativo onere, non solo non aveva esperito la mediazione, ma si era anche rifiutata di presentarsi personalmente o tramite un suo delegato sostanziale al primo incontro ritenendo tardiva l'iniziativa assunta da controparte). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre 2020, n. 19596; Cassazione, sezione civile III, sentenza 3 dicembre 2015, n. 24629).
Corte di Appello di Bari, Sezione II civile, sentenza 18 febbraio 2021, n. 287 – Presidente Sansone – Relatore Guaglione

Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Condizione di procedibilità della domanda giudiziale – Ordine del giudice di comunicare l'invito alla procedura nel termine di quindici giorni – Natura ordinatoria del termine – Sussistenza – Inottemperanza all'ordine entro la scadenza di legge – Omessa di richiesta di proroga – Improcedibilità del giudizio. (Cpc, articoli 152, 153 e 154; Dl n. 132/2014, articoli 2 e 3)
L'articolo 3 della legge 162/2014, che ha convertito il decreto-legge 132/2014, prevede che il giudice, in caso di negoziazione assistita obbligatoria, debba rilevare, su istanza di parte o d'ufficio, il mancato preventivo espletamento e debba assegnare alle parti un termine di quindici giorni per l'invio del relativo invito, differendo la causa ad un'udienza successiva alla scadenza del termine massimo stabilito (cfr., articolo 2, comma 2, lettera a) per la durata della procedura. Tale termine si ritiene di natura ordinatoria in applicazione del fondamentale principio che una scadenza possa essere ritenuta perentoria (e, come tale, suscettibile di provocare decadenze) solo se espressamente definita tale dalla legge. Tuttavia, la circostanza che un termine ordinatorio non possa provocare decadenze non significa che l'eventuale mancato rispetto rimanga privo di qualsiasi conseguenza. Infatti, la formulazione degli articoli 153 e 154 cod. proc. civ. consente di affermare che la sostanziale differenza tra le due categorie di termini contemplate dal codice di rito sta nel fatto che mentre il termine perentorio non può essere prorogato, neppure in forza di accordo tra le parti, quello ordinatorio può esserlo, ma a condizione che ciò avvenga prima della scadenza. In altri termini, la scadenza di un termine ordinatorio, in relazione al quale non è stata disposta una proroga o, peggio, non sia stata neppure richiesta, determina il venir meno del potere di compiere quella determinata attività in riferimento alla quale era stato concesso, con conseguenze analoghe ed equiparabili al decorso del termine perentorio. Da ciò consegue che, ove il giudice conceda il termine ex articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 132/2014, per l'avvio della procedura di negoziazione assistita, rinviando al contempo ad una successiva udienza per l'ulteriore prosecuzione del giudizio, la comunicazione dell'invito all'avvio della negoziazione assistita effettuata da parte dell'attore a tutte le controparti ben oltre il termine dei previsti quindici giorni, determina, in assenza di qualsiasi richiesta di proroga, la declaratoria di improcedibilità del giudizio (Nel caso di specie, il giudice adito ha dichiarato improcedibile la domanda formulata dall'attore nei confronti di tutti i convenuti, ravvisando tuttavia gli estremi per la totale compensazione delle spese di lite in ragione delle oscillazioni della giurisprudenza circa le conseguenze da attribuire al mancato rispetto del termine de quo per l'instaurazione della procedura di negoziazione assistita).
Tribunale di Alessandria, Sezione civile, sentenza 22 febbraio 2021, n. 154 – Giudice Fraschetti

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria –Partecipazione al procedimento – Omessa partecipazione senza giustificato motivo – Successiva costituzione in giudizio ad opera della parte assente – Sanzione pecuniaria. (Dlgs n. 28/2010, articolo 8)
In tema di mediazione obbligatoria, la norma di cui all'articolo 8, comma 4-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, accorda al giudice uno speciale potere sanzionatorio, a fronte della diserzione dell'incontro programmato avanti all'organismo di mediazione da parte dei contendenti che si siano costituiti in giudizio. Si tratta di un potere officioso che deve essere esercitato obbligatoriamente – l'espressione "condanna" non lascia spazio a dubbi in proposito – in presenza della condizione legittimante individuata dalla norma: e cioè della mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di responsabilità per "mala gestio propria" introdotto dall'assicurato, nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio della professione medica, il giudice d'appello ha disposto d'ufficio, la condanna di quest'ultimo, assente ingiustificato all'incontro programmato di mediazione, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 26 gennaio 2018, n. 2030).
Corte di Appello di Milano, Sezione IV civile, sentenza 4 marzo 2021, n. 712 – Presidente rel. Calendino

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità della domanda – Mancato preventivo esperimento del procedimento di mediazione – Rilevabilità ed eccepibilità a pena di decadenza non oltre la prima udienza – Giudizio di appello – Obbligatorietà della mediazione – Esclusione – Fondamento. (Dlgs n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria ex articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza; ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso articolo 5, comma 1-bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del medesimo Dlgs n. 28 del 2010 (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di accertamento della nullità di una compravendita di un bene immobile oggetto di un contratto di comodato, il giudice d'appello ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda riconvenzionale sollevata dagli appellanti per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex articolo 5, comma 1-bis del D.lgs. n. 28 del 2010, non avendo quest'ultimi in primo grado eccepito la stessa né nel corso della prima udienza, né nella memoria ex articolo 183, comma 6, del codice di rito). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 10 novembre 2020, n. 25155).
Corte di Appello di Milano, Sezione IV civile, sentenza 5 marzo 2021, n. 722 – Presidente Marchetti – Estensore Vullo

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria –Partecipazione al procedimento – Delega ad un terzo – Ammissibilità – Procura – Idoneità – Caratteri. (Cc, articolo 1392; Dlgs n. 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione ed il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto. Ne deriva che il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di accertamento della responsabilità di una banca in ordine ai danni patiti in conseguenza del furto con scasso di cassette di sicurezza, il giudice adito ha respinto l'eccezione di improcedibilità della domanda per nullità del procedimento di mediazione sollevata dall'istituto di credito, in quanto le procure prodotte agli atti erano di un tenore tale da assolvere allo specifico scopo di partecipare al procedimento nonché di disporre dei diritti sostanziali che ne formavano oggetto). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 27 marzo 2019, n. 8473).
Tribunale di Torino, Sezione I civile, sentenza 12 marzo 2021, n. 1252 – Giudice Rende

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Ambito di applicazione – Casi di esclusione – Procedure esecutive – Fondamento. (Dlgs n. 28/2010, articoli 1 e 5)
La mediazione civile non è applicabile alle procedure esecutive. Infatti, se è vero che l'articolo 5, comma 4, del Dlgs n. 28 del 2010 non fa esplicito riferimento all'esecuzione forzata, menzionando solo "procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata", la sua esclusione origina dalla definizione stessa di mediazione, quale "attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia" (cfr., articolo 1 del Dlgs n. 28 del 2010). Nel caso delle procedure esecutive, in quanto volte all'attuazione coattiva di un diritto già accertato nel titolo, manca l'elemento della controversia, che può invece sorgere nei giudizi di cognizione che sull'esecuzione si innestano (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione ad atto di precetto notificato all'opponente da una banca, il giudice adito ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità sollevata da quest'ultima per violazione dell'articolo 5, comma 1-bis, del citato del Dlgs n. 28 del 2010).
Tribunale di Cassino, Sezione civile, sentenza 1° aprile 2021, n. 496 – Giudice Tirozzi

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