Civile

Mediazione, rafforzare la formazione per migliorare la qualità di enti e operatori

Da rivedere la disciplina di studi e aggiornamenti, aumentandone la durata

di Marco Marinaro

Il tema della qualità del “sistema mediazione”, che costituisce un obiettivo condiviso da studiosi e operatori, è al centro di alcuni principi di delega contenuti nella riforma del processo civile.

Invero, le norme della legge delega sono state formulate sostanzialmente rimettendo al Governo la necessaria riflessione sulla strutturazione dell’intervento riformatore per migliorare gli standard qualitativi nella prestazione del servizio e nella formazione degli operatori.

Infatti, con la legge delega viene previsto un intervento ad ampio spettro che include gli organismi che amministrano il servizio di mediazione e gli enti di formazione che curano le attività teoriche e pratiche della formazione di base e di aggiornamento continuo.

In particolare, la riforma stabilisce che il Governo dovrà «potenziare i requisiti di qualità e trasparenza del procedimento di mediazione, anche riformando i criteri indicatori dei requisiti di serietà ed efficienza degli enti pubblici o privati per l’abilitazione a costituire gli organismi di mediazione (...), e le modalità della loro documentazione per l’iscrizione nel registro».

Inoltre, dovrà «procedere alla revisione della disciplina sulla formazione e sull’aggiornamento dei mediatori», in particolare aumentando la sua durata. Dovranno essere rivisti anche i «criteri di idoneità per l’accreditamento dei formatori teorici e pratici» e si dovrà prevedere che «coloro che non abbiano conseguito una laurea nelle discipline giuridiche possano essere abilitati a svolgere l’attività di mediatore dopo aver conseguito un’adeguata formazione tramite specifici percorsi di approfondimento giuridico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Infine, viene riservata una specifica attenzione ai responsabili degli organismi di mediazioni e degli enti di formazione, che costituiscono le figure cardine del corretto e migliore funzionamento del sistema. Infatti, dovranno essere riformati e razionalizzati «i criteri di valutazione dell’idoneità del responsabile dell’organismo di mediazione, nonché degli obblighi del responsabile dell’organismo di mediazione e del responsabile scientifico dell’ente di formazione».

Resta in ogni caso da rilevare che per incidere seriamente sulla qualità dell’intero sistema in una prospettiva di più ampio respiro occorrerà riconoscere quanto prima alla mediazione l’autonomia scientifico disciplinare da più parti auspicata. In tal senso, i tempi appaiono maturi per una interlocuzione a ciò finalizzata tra il ministero della Giustizia e quello dell’Università.

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