Via libera della Camera, con 143 sì, 113 no e 3 astenuti, al disegno di legge delega in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie (C. 2700) che, tra l’altro, riscrive la responsabilità penale dei medici. Il testo passa ora al Senato. “Il medico che si atterrà a linee guida o buone pratiche risponderà, in sede penale, solo per colpa grave“, spiega il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, aggiungendo che la riforma punta ad arginare la “medicina difensiva”.

Il dibattito sulla norma che rende strutturale lo “scudo penale” adottato in via provvisoria, e in scadenza a fine anno, durante il periodo Covid, si è però acceso sull’articolo 8 del Ddl. Il testo, approvato ieri col voto decisivo di Futuro nazionale (126 sì, contro i 113 no), prevede la possibilità di reintegro per i medici no vax radiati dall’Albo durante la pandemia.

Le opposizioni denunciano uno schiaffo ai sanitari rispettosi delle regole e alle vittime della pandemia. Elena Bonetti (Azione): «Oggi reintegriamo questi medici che hanno disconosciuto la responsabilità che l’obbligo deontologico loro imponeva». Marianna Ricciardi (M5s): «State dando uno schiaffo ai medici che hanno seguito le regole e uno schiaffo alle vittime del Covid». Devis Dori (Avs): «È un insulto a tutti i medici e sanitari che hanno svolto il loro dovere in quel periodo drammatico». Ilenia Malavasi (Pd): «Un precedente pericoloso» che rischia di «mistificare la memoria di un periodo difficilissimo per il nostro Paese».

Al coro di “no”, si unisce la Presidente dei senatori di Forza Italia, Stefania Craxi, con una dichiarazione che arriva nel corso delle dichiarazioni di voto: “La disposizione non ci convince e non può restare così com’è. Al Senato è nostra intenzione lavorare per modificarla”.

“Grande delusione”, commenta il presidente della Federazione degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo) Filippo Anelli, secondo il quale “ciò che preoccupa non è il supposto tentativo di ’pacificazione’ di cui parlano alcuni, bensì il tema del non rispetto del Codice deontologico dei medici, che prevede sanzioni autonomamente decise dagli Ordini”.

Tornando alla responsabilità penale del medico, il testo (all’articolo 7) riscrive l’articolo 590-sexies del Cp (Limiti della responsabilità nell'attività sanitaria) e introducendo l’art. 590-septies Cp (Colpa nell'attività sanitaria). A oggi viene esclusa la responsabilità soltanto per imperizia e quando il professionista ha rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida, o dalle buone pratiche clinico-assistenziali. La novella estende l’esclusione della punibilità alla negligenza e all’imprudenza, e specifica che l’esclusione della punibilità è limitata ai casi diversi dalla colpa grave.

Introdotti poi dei criteri specifici per l’accertamento della colpa. “La presenza di carenze organizzative, logistiche e di personale, di incertezze sulla malattia e le relative cure, di situazioni di urgenza o e emergenza – spiega Sisto -, dovrà, ciascuna, essere valutata per stabilire se ci sia colpa e, in caso positivo, se sia grave o meno”.

Nel civile, resta, invece, la responsabilità anche per colpa lieve, ma cambiano i criteri di accertamento della colpa. L’articolo 9 introduce, infatti, anche in sede civile la valutazione delle risorse, delle carenze organizzative non evitabili, delle difficoltà cliniche e dell’urgenza. “Abbiamo ritenuto – spiega il Viceministro -, proprio nella logica di protezione del paziente di lasciare inalterata l’attuale disciplina, che prevede la risarcibilità anche delle lesioni derivanti da colpa lieve“. “Il diritto al risarcimento del danno non si tocca”, aggiunge.

Le nuove disposizioni potranno applicarsi anche ai procedimenti già avviati. “La nuova disciplina andrà confrontata con la legge attuale per verificare quale sia, in concreto, più favorevole e, così, applicabile. In definitiva, queste norme restituiscono tranquillità a tutti: medici, pazienti, strutture”, conclude Sisto.

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