Medicina: mancato inserimento di una scuola di specializzazione non ostacola borsa di studio
Sulle borse di studio per i medici specializzandi la Cassazione è intervenuta recentemente con l'ordinanza 10 gennaio 2019 n. 458, esprimendo due principi relativi a due temi collegati ma diversi.
Gli importi da corrispondere ai medici specializzandi italiani - Nel primo, i giudici della terza sezione civile hanno dichiarato che gli importi da corrispondere ai medici specializzandi italiani che hanno frequentato il corso quadriennale di specializzazione dopo il 31 dicembre 1982 (nella specie: 1987-1991) derivanti dal tardivo adempimento delle direttive Ce n. 362 del 1975 e n. 76 del 1982, non possono essere commisurati all'importo della borsa di studio così come introdotta e quantificata nel Dlgs n. 257 del 1991, che non ha efficacia retroattiva ed è diretto a individuare - secondo la discrezionalità del legislatore interno - la misura della retribuzione dovuta per le prestazioni fornite dai medici specializzandi.
La obbligazione scaturente dalla mancata attuazione delle direttive, invece, non ha natura retributiva, né risarcitoria, e non può dare luogo a una riparazione integrale, desumibile dai criteri di calcolo del decreto legislativo sopracitato. La suddetta obbligazione, invece, ha natura indennitaria e pararisarcitoria da quantificarsi scegliendo un parametro equitativo che sia fondato sul canone di parità di trattamento per situazioni analoghe. Tale parametro deve essere desunto dalle indicazioni contenute nella legge n. 370 del 1999, con la quale lo Stato italiano ha ritenuto di procedere a un parziale adempimento soggettivo nei confronti di tutte le categorie che, dopo il 31 dicembre 1982, si siano trovate nelle condizioni fattuali idonee alla acquisizione dei diritti previsti dalle direttiva comunitarie, senza però essere compresi nel Dlgs n. 257 del 1991.
Il diritto alla borsa di studio - Il secondo orientamento invece riguarda il mancato inserimento di una scuola di specializzazione in medicina e chirurgia, attivata presso una università, nell'elenco delle specializzazioni di tipologia e durata conformi alla norme comunitarie. Per la Suprema corte ciò non è di ostacolo al riconoscimento, in favore dello specializzando, del diritto alla borsa di studio, quando si tratti di specializzazione del tutto analoga a quelle istituite in almeno altri due Stati membri. Ha ritenuto, in particolare, la Cassazione, in applicazione del principio che precede, che per gli specializzati in scuola di igiene e medicina preventiva, per i quali la domanda non era stata accolta per la ritenuta estraneità del detto titolo agli elenchi contemplati dalla disciplina comunitaria, dovrà il giudice di merito riconoscere il diritto al risarcimento del danno.
Cassazione – Sezione III civile – Ordinanza 10 gennaio 2019 n. 458