Famiglia

Revisione delle condizioni di separazione e divorzio, come cambia il procedimento dopo la Riforma Cartabia

Il procedimento sarà quello delineato per il rito unitario, ex art. 473 bis.11 e ss. cpc, con riflessi in termini di garanzie processuali e durata dei giudizi

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di Giancarlo Cerrelli*

Chi si appresta ad iniziare – dopo l'entrata in vigore della Riforma Cartabia - una procedura di revisione delle condizioni di separazione, o di divorzio non dovrà più fare riferimento rispettivamente agli art. 710 c.p.c. per la revisione delle condizioni di separazione e all'art. 9, c. 1 della legge n.898 del 1970 per la revisione di quelle di divorzio, abrogati dalla riforma, bensì all'art. 473-bis.29 c.p.c..

Revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici

Tale articolo stabilisce che le parti possono chiedere in ogni tempo - trattandosi di provvedimenti inidonei al giudicato sostanziale perché assoggettati alla clausola rebus sic stantibus - la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici.

Condizione di procedibilità

L'art. 473-bis.29 pone, però, la condizione che per poter procedere alla richiesta di revisione di detti provvedimenti debbano sopravvenire "giustificati motivi".

L'art. 710 c.p.c., ormai abrogato, non evidenziava, invero, nel dettato della norma tale condizione, cosa che faceva, invece, l'art. 9, c. 1 della legge n.898 del 1970, anch'esso abrogato; tale condizione, tuttavia, era già prevista, anche, dall'articolo 156, c. 7, c.c., che disciplina, tuttora, i rapporti patrimoniali tra i coniugi e subordina la revoca o la modifica dei provvedimenti al sopravvenire di giustificati motivi.

La sopravvenienza di nuove circostanze

È, tuttavia, da rilevare che la giurisprudenza dominante ha specificato che la dizione "sopravvenienza di giustificati motivi" è da intendersi come sopravvenienza di nuove circostanze ( C. 12235/1992 ).

Il legislatore, dunque, prescrivendo nel dettato normativo dell'art. 473-bis.29 la necessità della sopravvenienza di "giustificati motivi", per poter procedere a una revisione delle condizioni di separazione o di divorzio, sembra confermare e rafforzare sostanzialmente la tendenza giurisprudenziale dominante, che richiede la sopravvenienza di nuove circostanze.

La Cassazione (Cass. 28/11/2017, n.28436), difatti, pronunciandosi in materia di assegno di mantenimento, ha stabilito che i "giustificati motivi", la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo.

È stato, tra l'altro, chiarito dalla Suprema Corte che il ricorso finalizzato all'ottenimento della revisione delle condizioni stabilite nel decreto di omologazione della separazione consensuale deve necessariamente prendere in considerazione la novità dei fatti legittimanti la revisione stessa e la loro incidenza sulle condizioni economiche del ricorrente, sicché quest'ultimo è tenuto quindi a specificare in che modo il processo degenerativo abbia inciso sulle condizioni economiche esistenti al momento della separazione consensuale, sia sotto il profilo della riduzione del reddito derivante dalla sua attività lavorativa, sia sotto il profilo dell'incremento delle spese sostenute a causa della malattia ( Cass. VI, n. 4416/2014 ).

Non manca, peraltro, un'ulteriore precisazione della Cassazione che sostiene che l'art. 156, 7° co., c.c. - di cui abbiamo fatto cenno - si applica in via analogica anche alla separazione consensuale, stabilendo che i giustificati motivi che autorizzano la modificazione delle condizioni della separazione consistono in fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale gli accordi erano stati stipulati; ne consegue che né gli eventuali vizi del consenso rispetto all'atto di separazione omologato né la sua eventuale simulazione erano deducibili con il giudizio camerale attivato ai sensi degli art. 710, 711 e post riforma Cartabia, con il rito unitario ( C. 3149/2001 ).

Il nuovo procedimento di revisione delle condizioni di separazione o di divorzio

È, comunque, da evidenziare, che il giudizio promosso ai sensi dell'art. 473 bis.29 è proponibile soltanto qualora le condizioni di separazione o di divorzio siano diventate definitive, solo allora sarà possibile, infatti, parlare di circostanze nuove, tali da giustificare la richiesta di modifica.

Un'ulteriore novità del procedimento di revisione delle condizioni di separazione, o di divorzio, a seguito della Riforma Cartabia, è data dal fatto, che post-riforma il procedimento si conclude con sentenza, precedentemente la decisione finale era assunta con decreto.

Il procedimento, pertanto, che si dovrà seguire, da ora in poi, per richiedere la revisione delle condizioni di separazione o di divorzio sarà quello delineato per il rito unitario ( art. 473 bis. 11 e ss .), che quindi non sarà più, come lo è stato fino ad ora, un giudizio camerale "puro".

Il nuovo procedimento di revisione delle condizioni di separazione, o di divorzio, se da una parte sembra aumentare le garanzie processuali delle parti, potrebbe, tuttavia, incidere negativamente sulla durata dei giudizi.

Il nuovo procedimento, infatti, è lo stesso di quelli di separazione e divorzio, con i termini e le decadenze previste dal rito unitario.

La domanda si propone, ai sensi dell' art. 473bis.12 , con ricorso, che dovrà contenere:
l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta;
il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale dell'attore e del convenuto, nonché dei figli comuni delle parti se minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave, e degli altri soggetti ai quali le domande o il procedimento si riferiscono;
il nome, il cognome e il codice fiscale del procuratore, unitamente all'indicazione della procura;
la determinazione dell'oggetto della domanda;
la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda, con le relative conclusioni;
l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione.


Il ricorso deve altresì indicare l'esistenza di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse. Ad esso è allegata copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati in tali procedimenti.

In caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso devono essere allegati:
le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.


Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso è allegato un piano genitoriale (Cfr. Riforma Cartabia, piano genitoriale da allegare all'atto introduttivo a pena di decadenza) che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.

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*A cura del Prof. Avv. Giancarlo Cerrelli, Partner 24 ORE Avvocati

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