Amministrativo

Necessario dimostrare il consenso di tutti i creditori

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di Angelo Busani

Dato che la fondazione è un ente che gestisce un patrimonio al fine del perseguimento di un certo scopo, uno dei problemi principali che si pone quando si trasforma un altro ente in una fondazione, è quello di attestare la consistenza patrimoniale dell’ente che si trasforma; e ciò anche al fine di permettere all’autorità competente (la Regione o la Prefettura) di svolgere la sua attività di controllo sul punto che la dotazione patrimoniale dell’ente destinato ad essere iscritto al Registro delle persone giuridiche sia congrua rispetto allo scopo che l’ente si propone di raggiungere.

A tal riguardo, secondo le Linee guida diramate dalla Regione Lombardia:

• deve essere prodotta una situazione patrimoniale, redatta dall’organo amministrativo, aggiornata a non più di 120 giorni precedenti la decisione di trasformazione, contenente l’elenco completo dei creditori dell’ente trasformando alla data di reda-zione della situazione patrimoniale stessa; nel verbale recante la decisione di trasformazione devono risultare:

• l’attestazione dell’organo amministrativo circa l’assenza di rilevanti modifiche nella situazione debitoria dell’ente dalla data di redazione della situazione patrimoniale al giorno dell’assemblea;

• l’indicazione del patrimonio dell’ente trasformato;

• l’indicazione dell’importo da imputare a fondo permanente di dotazione;

• l’importo da imputare a fondo di gestione;

• deve essere prodotta una relazione di stima asseverata relativa all’intero patrimonio dell’associazione, contenente l’indicazione dei criteri adottati, redatta (sulla base della situazione patrimoniale) da un revisore legale iscritto all’apposito albo, nominato dallo stesso ente trasformando, dalla quale risulti che il netto del patrimonio non è inferiore alla somma di quanto si intende destinare a fondo permanente di dotazione e a fondo di gestione.

Inoltre, alla domanda di iscrizione nel Registro persone giuridiche deve essere acclusa idonea documentazione comprovante:

• l’avvenuta comunicazione ai creditori della decisione di trasformazione, entro i trenta giorni dalla stessa, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di posta elettronica certificata, nonché la pubblicazione, nel medesimo termine, della notizia sul sito dell’ente trasformando;

• la documentazione che provi il consenso alla trasformazione di tutti i creditori identificati nella situazione patrimoniale o il loro integrale pagamento;

• in alternativa, decorsi novanta giorni dalla decisione di trasformazione senza che alcun creditore abbia fatto opposizione, occorre presentare una dichiarazione in bollo rilasciata dal legale rappresentante dell’ente trasformando atte-stante l’assenza di opposizioni nel termine sopra indicato.

Infatti, ai sensi dell’articolo 2500-novies del Codice civile, la trasformazione eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. Nel predetto termine di sessanta giorni, i creditori posso fare opposizione alla trasformazione. In caso di opposizione spetta al Tribunale, ai sensi dell’articolo 2445 del Codice civile, decidere se con l’operazione di trasformazione si concreti un fondato pericolo di pregiudizio per i creditori.

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